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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa di servizi)

La controversia

Un soggetto convenne in giudizio una società che gestiva una rete di agenzie di viaggio, chiedendo la restituzione di euro 5.591,55, somma che assumeva essere stata illegittimamente addebitata sulla propria carta di credito per il pagamento di biglietti aerei mai autorizzati. La società resistette sostenendo che l’emissione dei biglietti era stata richiesta, per conto del cliente, da una sua collaboratrice; propose inoltre domanda riconvenzionale per euro 1.479,42, relativi a biglietti prenotati dalla stessa collaboratrice e rimasti insoluti. Il tribunale respinse la domanda principale e accolse la riconvenzionale; la corte d’appello confermò, ritenendo provato, sulla base di testimonianze e indizi, che il cliente avesse autorizzato l’agenzia a emettere i biglietti a suo nome e che, comunque, il suo comportamento successivo integrasse ratifica delle prenotazioni effettuate dalla collaboratrice. Con il ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe ammesso la prova presuntiva di una circostanza negativa, ossia l’assenza di un’autorizzazione in bianco al rilascio dei biglietti e al relativo addebito; 2) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per asserita erronea valutazione del materiale istruttorio, da cui non sarebbe emerso né un mandato della collaboratrice né una ratifica delle operazioni da parte del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione, poiché l’originaria notifica a mezzo posta non era andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante e il procedimento notificatorio era stato riattivato tempestivamente anche via PEC. Ha inoltre escluso la nullità del ricorso per difetto di procura. Nel merito, ha affermato che i motivi investivano in realtà la rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile il vizio motivazionale sia per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme sia perché non era stato indicato un effettivo fatto storico decisivo omesso, ma solo contestata l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che essa è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente il regime delle prove, non già quando valuti le prove attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte esclude che la doglianza consenta di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è inammissibile se volto solo a sollecitare un nuovo giudizio di merito; inoltre è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non dedotte dalle parti o disattende il principio dispositivo in modo espresso o implicito, non quando apprezza diversamente le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la norma attiene alla valutazione delle prove; non è violata dalla preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato quale termine di riferimento per stabilire entro quale tempo va riattivato il procedimento notificatorio non andato a buon fine.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 14594/2016 Sez. U. Cass.

    in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio entro un termine pari alla metà di quello ex art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto l’apparenza della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o si discosti dal principio dispositivo in modo espresso o implicito; non sussiste quando il giudice attribuisca diverso peso alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non consiste nel dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo nell’aver attribuito valore legale a prove che ne sono prive o nel non aver rispettato regole legali di valutazione.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammesso, in presenza di doppia conforme, e comunque richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica della ricostruzione probatoria.
  • Se una notificazione dell’atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria, entro un tempo non superiore alla metà del termine di impugnazione ordinario, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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