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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dopo un precedente giudizio nel quale era stata costituita una servitù di passaggio coattiva a favore di una particella edilizia appartenente al resistente. I proprietari del fondo servente proponevano un autonomo ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trento per ottenere la determinazione dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 1053 c.c. e la condanna del resistente al relativo pagamento. Il Tribunale accoglieva la domanda e poneva a carico del resistente anche le spese di lite. In appello il resistente contestava soprattutto l’importo dell’indennità liquidata e chiedeva la compensazione delle spese del primo grado. La Corte d’appello, pur confermando sostanzialmente la decisione sul diritto all’indennità, compensava le spese di primo grado e quelle del grado di appello, ritenendo che la necessità del separato giudizio fosse dipesa da una negligenza degli attori, che non avevano formulato una specifica domanda di indennità nel giudizio sulla servitù. I ricorrenti censuravano tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi era soccombenza reciproca, poiché la domanda di indennità era stata integralmente accolta e la proposizione di un giudizio separato per la sua liquidazione era legittima e non poteva giustificare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che non sussisteva soccombenza reciproca, poiché la domanda di determinazione dell’indennità ex art. 1053 c.c. era stata integralmente accolta. Ha inoltre escluso che potessero integrare 'gravi ed eccezionali ragioni' idonee a giustificare la compensazione delle spese la scelta di agire con separato giudizio per la liquidazione dell’indennità, trattandosi di facoltà pacificamente ammessa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, che dovrà riesaminare il gravame alla luce dei principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato come rito introduttivo del giudizio volto alla determinazione dell’indennità per servitù coattiva.

  • art. 1053 c.c.

    Viene considerato fonte del diritto all’indennità dovuta per la costituzione della servitù coattiva di passaggio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la parte totalmente soccombente deve sopportare le spese di lite, salvo diversa disciplina legale.

  • art. 92 c.p.c.

    È interpretato nel senso che la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel caso di specie.

Massime di principio

  • La soccombenza reciproca, ai fini della compensazione delle spese, ricorre solo quando nel medesimo processo vi siano domande contrapposte accolte e respinte in parte, oppure quando una domanda unica sia accolta solo parzialmente; non basta la mera contestazione dell’importo se la domanda è integralmente accolta.
  • Quando la domanda è accolta pienamente, la sola circostanza che la parte attrice abbia promosso un giudizio separato per ottenere una prestazione autonomamente azionabile non integra di per sé una ragione idonea a compensare le spese.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata da una pretesa negligenza processuale della parte vittoriosa, se tale comportamento consiste nell’esercizio di una facoltà processuale riconosciuta dalla giurisprudenza.
  • In tema di servitù coattive, la domanda di liquidazione dell’indennità può essere proposta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello di costituzione della servitù.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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