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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore servizio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dalla società titolare di alcuni prodotti discografici, in particolare supporti audio compact disc, che erano stati consegnati a una controparte commerciale per l'attività di packaging svolta nell'ambito di rapporti di lunga durata. La domanda si fondava sulla mancata restituzione di tali supporti da parte della destinataria della consegna, con la deduzione che, per effetto del trascorrere del tempo fino alla scadenza dei diritti di riproduzione, dal mancato reso sarebbe derivato un danno risarcibile. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo provata la consegna e la mancata riconsegna, ma non la tempestiva richiesta di restituzione degli specifici supporti, reputando generiche la corrispondenza elettronica prodotta e le deposizioni testimoniali. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha denunciato violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la richiesta di restituzione e il suo oggetto risultavano con certezza dalla documentazione e dalle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., che la censura è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti e assunte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è invece ammissibile lamentare semplicemente una diversa valutazione delle prove offerte. Quanto all'art. 116 c.p.c. e al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva colpito la ratio decidendi, fondata sulla genericità della prova documentale e testimoniale della richiesta di restituzione, né aveva indicato un fatto decisivo trascurato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la richiesta di restituzione e il suo contenuto potessero essere desunti per presunzioni dalla corrispondenza e dalle testimonianze; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito è fondata sulla valutazione della genericità del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione in cassazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione di legge la mera attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività valutativa rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il ricorrente non individui un fatto storico decisivo trascurato e si limiti a sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è invece sufficiente contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla valutazione delle prove, perché la scelta tra elementi istruttori contrastanti appartiene al giudice del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è integrato dalla mera critica alla sufficienza o genericità della motivazione probatoria.
  • Quando la ratio decidendi si fonda sulla genericità della prova circa un fatto costitutivo della domanda, il ricorso è infondato se non dimostra in modo puntuale l'erroneità di tale valutazione o l'omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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