Codice antimafia
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicabili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi o indiziati di specifici reati, definendone destinatari, autorità competenti, procedimento, prescrizioni, impugnazioni ed esecuzione. La sorveglianza speciale dura da uno a cinque anni; sono previsti obblighi e divieti di soggiorno, controlli e misure urgenti. Le misure patrimoniali possono proseguire dopo la morte del proposto, con proposta ai successori entro cinque anni dal decesso.
Misure di prevenzione personali e patrimoniali
Misure di prevenzione personali e patrimoniali
Il decreto disciplina l’individuazione dei destinatari, la proposta e l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché le relative procedure, prescrizioni, impugnazioni ed esecuzione. Le disposizioni qui riportate riguardano in particolare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo o il divieto di soggiorno, oltre alle indagini patrimoniali preliminari.
Destinatari delle misure personali
Le misure personali del capo iniziale si applicano a persone che, sulla base di elementi di fatto, risultino abitualmente dedite a traffici delittuosi, vivano abitualmente anche in parte dei proventi di attività delittuose oppure siano dedite a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Per quest’ultima categoria rilevano anche le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi.
Il foglio di via può essere disposto dal questore nei confronti di tali persone, quando pericolose per la sicurezza pubblica e trovate in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale. Il provvedimento motivato ordina di lasciare il comune entro un termine massimo di 48 ore e vieta il ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo da sei mesi a quattro anni. Se al momento della notifica la persona ha già lasciato il comune, resta efficace la sola parte relativa al divieto di ritorno.
Il questore della provincia in cui la persona dimora può rivolgere un avviso orale, indicandone i motivi e invitandola a tenere una condotta conforme alla legge. L’avviso è verbalizzato al solo fine di attribuirgli data certa. L’interessato può chiederne in ogni momento la revoca: il questore decide entro 60 giorni e, se non provvede, la richiesta si intende accolta. Contro il rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro 60 giorni dalla comunicazione.
L’avviso orale può essere rivolto anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni, convocati insieme ad almeno un genitore o a un’altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza e i suoi effetti cessano al compimento della maggiore età.
Destinatari delle misure di prevenzione del capo II
Le misure del capo II sono rivolte, tra gli altri, agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e agli indiziati di specifici reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, traffico illecito e violenza. Sono inclusi, nei casi indicati dalla norma, soggetti collegati alla ricostituzione del partito fascista, istigatori, mandanti e finanziatori dei reati individuati, nonché persone che agevolino gruppi o partecipanti attivi a ripetuti episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive o che risultino dedite a reati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica o l’incolumità delle persone in tale contesto.
La disciplina comprende inoltre indiziati di determinati reati di frode o associazione finalizzati a delitti contro la pubblica amministrazione e indiziati di maltrattamenti, atti persecutori e specifici delitti contro la persona, compresi alcuni reati aggravati e la violenza sessuale. La Corte costituzionale ha escluso dall’ambito dei destinatari del capo II i soggetti indicati nell’articolo 1, lettera a), ossia coloro che siano ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi sulla base di elementi di fatto.
Autorità proponenti e competenza
Per i soggetti destinatari del capo II, la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno possono essere proposti dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui la persona dimora e dal direttore della Direzione investigativa antimafia. Per alcune categorie — tra cui quelle indicate dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter) — le competenze del procuratore distrettuale spettano anche al procuratore della Repubblica del circondario di dimora, previo coordinamento; quest’ultimo può esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza.
La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto in cui la persona dimora. Per i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere il deposito avviene presso le rispettive sezioni o i collegi specializzati, quando la persona dimora nelle province di Trapani o Caserta.
Per le misure patrimoniali possono proporre la domanda il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia. Nei casi individuati dalla legge opera anche la competenza del procuratore del circondario, previo coordinamento con quello distrettuale.
Sorveglianza speciale, soggiorno e controlli
Quando i destinatari del capo II sono pericolosi per la sicurezza pubblica, il tribunale può applicare la sorveglianza speciale. Salvo che si tratti di indiziati di appartenenza mafiosa o di specifici reati indicati dalla norma, può aggiungere il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale, oppure in una o più regioni. Se le altre misure non sono idonee a tutelare la sicurezza pubblica, può imporre l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
Gli obblighi e le prescrizioni possono essere controllati con le modalità previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo consenso dell’interessato e accertamento della fattibilità tecnica. Per gli indiziati dei reati indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il controllo elettronico è previsto alle medesime condizioni. Se l’interessato nega il consenso, la sorveglianza speciale dura almeno tre anni e il tribunale dispone presentazioni all’autorità di pubblica sicurezza almeno due volte alla settimana per l’intera durata, imponendo inoltre, salvo diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno. Se i dispositivi sono manomessi, la durata minima è di quattro anni. In caso di accertata impossibilità tecnica del controllo si applicano le presentazioni almeno bisettimanali e, salvo diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno.
Prescrizioni e limiti di condotta
La sorveglianza speciale dura da uno a cinque anni. Il tribunale determina nel decreto le prescrizioni da osservare. Se il destinatario è indiziato di vivere dei proventi di reati, gli impone di cercare lavoro entro un termine congruo, fissare la propria dimora, comunicarla all’autorità di pubblica sicurezza entro il termine stabilito e non allontanarsene senza preventivo avviso.
In ogni caso il tribunale prescrive di vivere onestamente e rispettare le leggi, di non allontanarsi dalla dimora senza avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza e di non associarsi abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza. Può inoltre vietare l’accesso a esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie; fissare orari per il rientro serale e l’uscita mattutina, ammettendo comprovate necessità e previa tempestiva comunicazione; vietare la detenzione e il porto di armi e la partecipazione a pubbliche riunioni.
Il tribunale può aggiungere prescrizioni necessarie per la difesa sociale, compresi divieti di soggiorno e, per i soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente dalle persone da proteggere o da minori. Per gli indiziati dei reati indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), impone il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalle persone da proteggere e l’obbligo di mantenere da tali luoghi e dalle persone una distanza non inferiore a 500 metri. Se la frequentazione è necessaria per lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale ne stabilisce le modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
In caso di obbligo o divieto di soggiorno possono essere prescritti anche l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione scelta senza avviso all’autorità di sorveglianza e quello di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza nei giorni indicati e a ogni chiamata. A chi è sottoposto a tali misure viene consegnata una carta di permanenza, da portare con sé ed esibire agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Divieti relativi a strumenti e comunicazioni
Con l’avviso orale, nei casi previsti, il questore può imporre ai soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare apparati radiotrasmittenti, radar e visori notturni, dispositivi di protezione balistica, veicoli blindati o modificati per aumentarne potenza o capacità offensiva o per sottrarsi ai controlli, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, strumenti irritanti di libera vendita non idonei a offendere, prodotti pirotecnici, sostanze infiammabili e altri mezzi idonei a provocare fiamme, nonché programmi e strumenti di cifratura o crittazione. Il questore può imporre lo stesso divieto anche a soggetti sottoposti a sorveglianza speciale, se definitivamente condannati per un delitto non colposo. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’inclusione dei telefoni cellulari tra gli apparati radiotrasmittenti soggetti a tale divieto.
Per gli avvisati oralmente che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio, in materia di armi o di stupefacenti, il questore può chiedere al giudice il divieto di utilizzare piattaforme o servizi telematici specificamente individuati e il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi di comunicazione, se il loro utilizzo è servito a realizzare o divulgare le condotte che hanno determinato l’avviso. La proposta è notificata all’interessato, che può depositare memorie o deduzioni personalmente o tramite difensore. Decide il tribunale monocratico o, per i minori, il tribunale per i minorenni, con decreto motivato entro 30 giorni, sentito il pubblico ministero. Il divieto può durare al massimo due anni e deve prevedere modalità compatibili con salute, famiglia, lavoro e studio. Contro il decreto è ammesso ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo; il rigetto della proposta lascia fermo l’avviso orale.
Procedimento, decisione e impugnazioni
Il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dal deposito della proposta. L’udienza è camerale, ma diventa pubblica se lo chiede l’interessato. L’avviso alle parti, agli altri interessati e ai difensori deve essere comunicato o notificato almeno 10 giorni prima e contenere una concisa esposizione della proposta; se l’interessato non ha un difensore, l’avviso è dato al difensore d’ufficio. Le memorie possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell’udienza. Sono necessarie la partecipazione del difensore e del pubblico ministero; gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Per il detenuto o internato fuori dalla circoscrizione, se ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione è assicurata a distanza, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza; se mancano mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione. Il tribunale ammette le prove rilevanti ed esclude quelle vietate o superflue. Il legittimo impedimento dell’interessato che abbia chiesto di essere sentito personalmente, se non detenuto o internato fuori sede, e quello del difensore comportano il rinvio. Le violazioni delle regole di avviso, partecipazione e rinvio indicate dalla norma sono sanzionate con nullità.
Le questioni di competenza territoriale devono essere eccepite o rilevate, a pena di decadenza, alla prima udienza e subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti. Se il tribunale si dichiara incompetente, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente, senza rendere inefficaci gli elementi già acquisiti. Il sequestro perde efficacia se il tribunale competente non provvede entro 20 giorni dal deposito della declaratoria d’incompetenza; il termine previsto per la confisca decorre nuovamente dal decreto di sequestro del tribunale competente. In caso di accoglimento, anche parziale, della proposta, le spese processuali sono poste a carico del proposto. Il decreto è depositato entro 15 giorni dalla conclusione dell’udienza; se la motivazione è particolarmente complessa, il tribunale può indicare un termine maggiore, non superiore a 90 giorni.
Il ricorso contro il decreto di primo grado può essere proposto alla corte d’appello, anche nel merito, dal pubblico ministero nei termini indicati dalla legge e dall’interessato o dal difensore. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione, non sospende l’esecuzione e la corte decide con decreto motivato entro 30 giorni. L’udienza non è pubblica salvo richiesta dell’interessato. In caso di conferma, le spese processuali sono poste a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione. Contro il decreto d’appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge entro 10 giorni; la Corte decide in camera di consiglio entro 30 giorni e il ricorso non è sospensivo. Sono previste specifiche conseguenze per l’incompetenza territoriale o la mancanza di legittimazione del proponente, se la relativa eccezione è riproposta nei motivi d’impugnazione.
Urgenza, esecuzione e modifica delle misure
Durante il procedimento, se la proposta riguarda la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, il presidente del tribunale può disporre il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità per l’espatrio degli altri documenti equipollenti. Per motivi di particolare gravità può imporre in via provvisoria l’obbligo o il divieto di soggiorno fino all’esecutività della misura. Per i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), può disporre in via temporanea, previo accertamento della fattibilità tecnica e con le modalità di controllo previste, il divieto di avvicinamento e il mantenimento della distanza minima di 500 metri; se manca il consenso o il controllo non è tecnicamente possibile, può imporre presentazioni almeno bisettimanali alla pubblica sicurezza. Le necessità lavorative o altre comprovate esigenze di frequentazione dei luoghi protetti sono regolate dal presidente, che può fissare ulteriori limitazioni.
Nei casi di necessità e urgenza, quando la proposta riguarda soggetti indicati per finalità terroristiche o eversive dall’articolo 4, comma 1, lettera d), il questore può ritirare temporaneamente il passaporto e sospendere la validità per l’espatrio degli altri documenti equipollenti. La misura è comunicata immediatamente al procuratore distrettuale, che, se non ne dispone la cessazione, ne chiede la convalida entro 48 ore al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora; il presidente provvede nelle successive 48 ore. La misura cessa se non è convalidata entro 96 ore dalla sua adozione.
Il provvedimento di applicazione è comunicato al questore per l’esecuzione. Su istanza dell’interessato, sentita l’autorità di pubblica sicurezza proponente, l’organo che ha adottato la misura può revocarla o modificarla se la causa è cessata o mutata. Su richiesta dell’autorità proponente può modificarla, anche introducendo divieto o obbligo di soggiorno, in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di ripetute violazioni degli obblighi. Il ricorso contro revoca o modifica non sospende l’efficacia. Durante il procedimento di modifica, il presidente del tribunale può applicare provvisoriamente le misure o prescrizioni richieste.
Decorrenza, sospensione e cessazione
La sorveglianza speciale decorre dalla comunicazione del decreto all’interessato e termina alla scadenza fissata, salvo che nel frattempo sia commesso un reato. Se, durante il periodo, il sorvegliato commette un reato per il quale è successivamente condannato e la misura non deve cessare, il tribunale verifica d’ufficio se il fatto indica la persistenza della pericolosità; in caso affermativo, il termine riprende dal giorno in cui è scontata la pena.
L’esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa durante la custodia cautelare; salvo il caso appena indicato, la durata riprende a decorrere dalla cessazione della misura cautelare, con verbale di sottoposizione agli obblighi. È sospesa anche durante la detenzione per espiazione di pena. Dopo la scarcerazione, il tribunale verifica la persistenza della pericolosità sociale, acquisendo le informazioni necessarie dall’amministrazione penitenziaria, dall’autorità di pubblica sicurezza e dagli organi di polizia giudiziaria; se la pericolosità persiste ordina l’esecuzione e il termine decorre dalla comunicazione del decreto, mentre, se è cessata, revoca la misura. La Corte costituzionale ha eliminato il requisito secondo cui la detenzione deve essersi protratta per almeno due anni prima della verifica.
Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computato nella durata dell’obbligo di soggiorno. Quest’ultimo cessa se la persona è sottoposta a misura di sicurezza detentiva; se viene applicata la libertà vigilata, essa è eseguita dopo la cessazione dell’obbligo di soggiorno. In caso di sospensione dell’esecuzione di una misura di prevenzione personale per detenzione in espiazione di pena, deve essere valutata, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale al momento in cui la misura riprende.
Se ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, il tribunale può autorizzare la persona sottoposta all’obbligo di soggiorno ad allontanarsi per accertamenti e cure indispensabili per non più di 10 giorni, oltre al tempo di viaggio. Lo stesso limite vale per gravi e comprovati motivi familiari che rendano l’allontanamento assolutamente necessario e urgente. Nei casi di assoluta urgenza il presidente può autorizzare l’allontanamento per non più di tre giorni, oltre al viaggio. Il provvedimento, motivato e adottato dopo la verifica delle circostanze, è comunicato al pubblico ministero, all’interessato e all’autorità di pubblica sicurezza; quest’ultima informa l’autorità del luogo di destinazione e stabilisce modalità e itinerario. È ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, senza effetto sospensivo.
Misure patrimoniali e indagini
Le misure personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta. Possono essere applicate anche dopo la morte del proposto, proseguendo il procedimento nei confronti degli eredi o degli aventi causa; il procedimento può inoltre essere avviato direttamente nei confronti dei successori universali o particolari, purché la proposta sia presentata entro cinque anni dal decesso.
Il procedimento patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche se la persona è assente, risiede o dimora all’estero, limitatamente ai beni ritenuti frutto di attività illecite o loro reimpiego, su proposta dei soggetti competenti per il luogo dell’ultima dimora. Può proseguire o essere avviato anche se la persona è sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. Per i soggetti collegati alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, la confisca può riguardare i beni nella loro disponibilità idonei ad agevolare in qualsiasi modo l’attività di chi partecipa attivamente a tali violenze; il sequestro eseguito durante operazioni di polizia dirette alla loro prevenzione è sottoposto a convalida secondo la procedura richiamata dalla norma.
I proponenti svolgono, anche tramite Guardia di finanza o polizia giudiziaria, indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sull’attività economica dei destinatari, anche per individuare le fonti di reddito. Verificano in particolare titoli abilitativi e iscrizioni relativi ad attività imprenditoriali e commerciali, nonché contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni pubbliche o dell’Unione europea. Gli accertamenti sono estesi al coniuge, ai figli, alle persone che hanno convissuto con il soggetto nell’ultimo quinquennio e alle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni dei cui patrimoni il soggetto possa disporre, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte.
Per le indagini possono essere richieste a uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti informazioni e copie della documentazione utile; i proponenti possono inoltre accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi dati dell’Agenzia delle entrate. Il testo fornito si interrompe nel corso della disciplina delle indagini patrimoniali e non consente di ricostruire le ulteriori modalità eventualmente previste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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