Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha escluso la litispendenza e qualificato il rapporto tra i giudizi come continenza, valorizzando la differenza quantitativa del petitum e osservando che la non coincidenza soggettiva non era decisiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Ancona, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto loro notificato, relativo a somme asseritamente dovute in forza della risoluzione di due mutui fondiari stipulati da un terzo con una banca e da essi garantiti con fideiussione. Nell'opposizione deducevano, con riguardo a un mutuo del 2010, l'usurarietà del tasso di mora e l'illiceità della causa perché il finanziamento sarebbe servito solo a ripianare pregresse esposizioni debitorie; con riguardo al mutuo del 2012, l'illiceità della causa per la medesima ragione e, in subordine, la nullità per difformità dell'indice sintetico di costo dichiarato rispetto a quello effettivo. Contestavano inoltre l'efficacia o validità delle fideiussioni e la correttezza della condotta della banca, chiedendo in via subordinata la riduzione del pignoramento. Il giudice di merito aveva accolto l'eccezione della creditrice e dichiarato la litispendenza con altra causa pendente, tra le stesse vicende negoziali, poi passata in appello. Con il ricorso per regolamento di competenza i debitori sostenevano che non vi fosse litispendenza, perché il precetto si riferiva solo ad alcuni mutui mentre l'altra causa riguardava anche ulteriori contratti, e perché mancava piena identità soggettiva, essendo in quel giudizio parte anche il mutuatario originario.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
indicato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto.
art. 39 c.p.c., comma 2
la Corte ne esclude l'applicabilità quando una causa è pendente in appello e l'altra in primo grado.
art. 295 c.p.c.
la Corte afferma che, quando non opera la disciplina della continenza tra giudizi in gradi diversi, il coordinamento può essere assicurato mediante sospensione del processo che avrebbe dovuto essere attratto, in attesa del giudicato dell'altro giudizio.
Massime di principio
- Quando tra due cause esiste una relazione di continenza e non di litispendenza, il criterio decisivo è la differenza quantitativa del petitum, non la mera identità o non identità delle parti.
- La non perfetta coincidenza soggettiva tra i giudizi non esclude necessariamente la continenza o la rilevanza del coordinamento processuale, se la controversia ruota comunque attorno a un nucleo comune di rapporti giuridici.
- Se una causa è pendente in appello e un'altra in primo grado, la disciplina della litispendenza ex art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile; tuttavia, per evitare conflitti di decisioni, il giudice deve assicurare il coordinamento attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo che dovrebbe subire l'attrazione.
- In sede di regolamento di competenza è ammissibile sindacare l'erronea qualificazione del rapporto tra giudizi come litispendenza, quando in realtà ricorrano i presupposti della continenza.
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