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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31655/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno 2016, fondato su PVC che contestava alla società l’erronea collocazione, nello studio di settore YM05U, di una somma di euro 438.889,00 incassata in forza di titolo giudiziale. Secondo l’Ufficio, tale importo, restituito a titolo di rimborso di interessi anatocistici non dovuti, andava qualificato come provento straordinario e non come "altri proventi considerati ricavi"; da ciò derivava la non coerenza/non congruità rispetto allo studio di settore e la presunzione di ricavi non contabilizzati. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado. In appello l’Ufficio impugnava la decisione, ma la CGT di secondo grado rigettava il gravame ritenendo corretto l’inquadramento del provento nel rigo F02. In Cassazione l’Agenzia deduceva un solo motivo: violazione dell’art. 10, comma 9, d.l. n. 201/2011, sostenendo che il provento derivante dalla ripetizione di interessi anatocistici, essendo connesso a un evento inatteso e all’esito di un giudizio, doveva essere qualificato come sopravvenienza attiva straordinaria ed estranea alla gestione ordinaria, con conseguente irrilevanza ai fini della coerenza/congruità dello studio di settore. La contribuente proponeva ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per omessa considerazione del giudicato interno su due autonome rationes della sentenza di primo grado, relative alla nullità dell’atto impositivo per mancata adozione del provvedimento di selezione del contribuente e per violazione dell’art. 12, l. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso incidentale della società sia il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, e comunque infondato, il motivo incidentale, escludendo la formazione di un giudicato interno sui capi della decisione di primo grado che non erano stati realmente e autonomamente devoluti in appello; ha poi ritenuto infondato il motivo principale, affermando che la ripetizione di somme indebitamente versate per interessi anatocistici, pur costituendo sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante, non è evento estraneo alla gestione caratteristica dell’impresa ai fini degli studi di settore, perché si collega in via immediata e diretta a passività tipiche dell’attività imprenditoriale. La Corte ha disposto la compensazione delle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale e nel ricorso incidentale; la Corte valuta entrambe le censure nel merito di legittimità e respinge quella principale, dichiarando inammissibile e comunque infondata quella incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato a fondamento della censura incidentale per asserita violazione processuale; la Corte osserva che la deduzione è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 10, comma 9, d.l. n. 201/2011

    la Corte lo interpreta nel senso che, ai fini degli studi di settore, non rilevano le voci derivanti da eventi economici straordinari e estranei alla gestione caratteristica, ma la ripetizione di interessi anatocistici indebitamente versati non rientra in tale categoria.

  • art. 88 d.P.R. n. 917/1986

    la ripetizione di somme indebitamente versate per interessi passivi è qualificata come sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante, in quanto sopravvenuta insussistenza di passività precedentemente iscritte.

  • art. 96 d.P.R. n. 917/1986

    gli interessi passivi sono considerati un peso tipico dell’attività imprenditoriale; per simmetria anche la restituzione di somme corrispondenti a tali interessi mantiene un collegamento con la gestione ordinaria.

  • art. 2909 c.c.

    è invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere il giudicato interno, ma la Corte esclude che vi fosse una mancata impugnazione di capi autonomi della sentenza di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    la Corte richiama il principio dell’acquiescenza e del giudicato interno, escludendone la formazione perché l’appello dell’Ufficio aveva investito la decisione nella sua interezza.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la regola di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretata restrittivamente, in modo da privilegiare l’effettività del sindacato sul merito quando sia chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma procedimentale dedotta nei gradi di merito con riferimento alla selezione del contribuente da sottoporre a controllo.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma procedimentale relativa ai poteri di verifica e ai documenti di incarico degli organi verificatori.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla mancata consegna della lettera di incarico ai verbalizzanti.

  • art. 12, l. n. 212/2000

    richiamato come parametro delle garanzie del contribuente sottoposto ad accesso e verifica, dedotto come violato nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini degli studi di settore, devono essere escluse solo le componenti economiche realmente estranee e straordinarie rispetto alla gestione caratteristica; non ogni sopravvenienza attiva è automaticamente irrilevante.
  • La ripetizione di somme indebitamente corrisposte per interessi passivi anatocistici, anche se ottenuta a seguito di giudizio, resta collegata in modo diretto e immediato a passività tipiche dell’attività d’impresa e non è assimilabile a un provento del tutto avulso dalla gestione ordinaria.
  • Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello va letta in modo non formalistico: basta che dall’atto emerga in modo chiaro la volontà di censurare la decisione di primo grado, senza che sia necessario impugnare separatamente ogni argomentazione se non autonomamente decisiva.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza di primo grado che siano realmente autonomi e non siano stati devoluti all’impugnazione; non si forma se l’appello investe sostanzialmente l’intero capo decisionale.
  • In cassazione, la denuncia di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di autosufficienza: il motivo deve riportare con precisione gli atti e i fatti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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