Cassazione Civile, Ordinanza n. 16797/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione con cui venivano richieste somme iscritte a ruolo sulla base di più cartelle di pagamento. Il contribuente aveva contestato, già in primo grado, la regolarità delle notifiche di diverse cartelle, deducendo in particolare l'omesso invio della raccomandata informativa nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario o di irreperibilità relativa, e sostenendo che tali vizi non fossero sanati dalla successiva presentazione di istanze di rateazione, perché queste erano intervenute molto tempo dopo le asserite notifiche. In Cassazione il contribuente ha proposto otto motivi, denunciando: la pretesa inammissibilità della costituzione dell'agente della riscossione con difensore del libero foro; l'omessa pronuncia o motivazione apparente sulle eccezioni di nullità delle notifiche; la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sulla sanatoria del vizio; l'asserita incostituzionalità della disciplina notificatoria più semplificata; la mancata considerazione che le istanze di rateazione non dimostravano la tempestiva conoscenza degli atti; e, infine, la prescrizione quinquennale di taluni crediti e l'estinzione dei debiti di importo inferiore alla soglia di legge. L'agente della riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che le eccezioni di nullità delle notifiche erano state introdotte tardivamente con memoria e senza motivi aggiunti, quindi in violazione delle preclusioni del processo tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale nella sostanza, dichiarandone l'inammissibilità quanto alle doglianze sulle nullità delle notifiche, perché proposte tardivamente con memoria e quindi oltre i limiti del thema decidendum e del divieto di nova in appello nel rito tributario. Ha inoltre respinto le censure sulla rateizzazione e sulla prescrizione, ritenendo che la richiesta di rateazione costituisca riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione e a precludere la contestazione della mancata conoscenza degli atti presupposti, salvo il rilievo officioso relativo ai debiti di importo inferiore a 1.000 euro, per i quali può operare l'annullamento automatico previsto dalla normativa sopravvenuta. Per tale solo profilo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale dell'agente della riscossione è stato rigettato, perché la preclusione processuale sulle nuove eccezioni era rilevabile d'ufficio e non sanabile dal contraddittorio.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11
riguarda la capacità di stare in giudizio, distinta dalla difesa tecnica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
non preclude agli enti impositori e all'agente della riscossione di farsi assistere da difensori abilitati; la disciplina non limita, ma conferma la facoltà di avvalersi di difesa tecnica.
la sua violazione non ricorre quando la decisione d'appello è fondata su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la censura, integrando rigetto implicito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ... è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni
i motivi aggiunti sono ammissibili solo nei casi e nei termini previsti; altrimenti opera la preclusione processuale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte non fonda la decisione su tale disposizione in modo autonomo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
in appello nel processo tributario vige il divieto di nova.
il vizio di notificazione è sanato se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
richiamata nel quadro delle censure sulle notifiche e sulla conoscenza degli atti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis
norma evocata per sostenere la nullità della notifica eseguita a persona diversa dal destinatario senza raccomandata informativa.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6
la mancata raccomandata informativa è dedotta come causa di nullità della notifica quando l'atto è consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2
richiamato per le notifiche in caso di irreperibilità relativa e per l'obbligo della raccomandata informativa.
richiamato per la notifica in caso di irreperibilità relativa e per gli adempimenti consequenziali.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
evocato per la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento e per il relativo regime semplificato.
il riconoscimento del debito, anche desumibile da comportamenti concludenti o da pagamenti parziali/acconti, interrompe la prescrizione.
la prescrizione riprende a decorrere quando il diritto può essere fatto valere secondo la disciplina applicabile della rateizzazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3
richiamato dal ricorrente in tema di estinzione dei debiti/sanzioni.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
l'annullamento dei debiti tributari sotto soglia opera automaticamente ipso iure al ricorrere dei presupposti.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 222 e ss.
richiamata quale disciplina sopravvenuta in tema di annullamento automatico dei carichi sotto soglia.
L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 796 ss.
richiamata come disciplina tipica della rateizzazione dei tributi locali.
art. 3 Cost.
evocato dal ricorrente per sostenere il contrasto della disciplina notificatoria con il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
evocato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa; la Corte richiama, invece, la compatibilità della difesa tecnica con la disciplina tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; eccezioni fondate su fatti o vizi diversi, introdotte solo con memoria e senza motivi aggiunti, sono precluse e inammissibili.
- La deduzione di un vizio generale di omessa notificazione non consente di introdurre, in modo tardivo, ogni ulteriore vizio del procedimento notificatorio: manca una relazione di continenza tra inesistenza e nullità, con conseguente necessità di specifica allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della censura.
- La richiesta di rateizzazione del debito tributario integra un comportamento oggettivamente incompatibile con il disconoscimento della pretesa e può valere come riconoscimento del debito, con effetti interruttivi della prescrizione.
- In presenza di rateizzazione seguita da versamenti, la prescrizione resta sospinta in avanti dai singoli adempimenti parziali; il termine riprende a decorrere solo quando, secondo la disciplina dell'istituto, il creditore può far valere l'inadempimento.
- La sola richiesta di rateizzazione non implica acquiescenza all'an debeatur e non impedisce in assoluto di contestare la pretesa, ma preclude di regola di eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti quando la richiesta riveli la consapevolezza del debito e sia decorso il termine per impugnare.
- L'annullamento dei carichi tributari di importo inferiore alla soglia legale opera automaticamente ipso iure al ricorrere dei presupposti, senza che rilevi la mancata adozione di un formale sgravio, che ha natura meramente dichiarativa.
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