Cassazione Civile, Ordinanza n. 16692/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha notificato a una società in liquidazione un avviso di accertamento Ires per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione una plusvalenza di euro 1.930.000 derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria in una società immobiliare. Secondo l'Ufficio, non poteva applicarsi il regime di participation exemption per difetto del requisito di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), TUIR, poiché la società partecipata non svolgeva attività commerciale. Nei gradi di merito la controversia era stata ricondotta anche a una possibile ipotesi di abuso del diritto, ma la CTR aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata tale prospettazione, valorizzando la successiva eliminazione contabile della rivalutazione del patrimonio immobiliare e ritenendo giustificata la rettifica del bilancio da parte della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto falsa applicazione dell'art. 86, comma 1, lett. c), TUIR, sostenendo che l'operazione evidenziava una plusvalenza non realizzata ma trasferita ai soci, comunque imponibile, e che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la rilevanza fiscale della fattispecie senza considerare la finalità antielusiva della norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 86, comma 1, lett. c), TUIR ha natura di norma di chiusura antielusiva, volta a impedire lo spostamento di materia imponibile dall'area della società a soggetti terzi quando beni relativi all'impresa siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La sentenza impugnata è stata cassata perché la CTR non aveva esaminato il complessivo quadro fattuale alla luce di tale funzione antielusiva e aveva motivato in modo apodittico sulla successiva svalutazione contabile. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
"se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"
La disposizione è letta come norma di chiusura di carattere antielusivo, destinata a tassare le plusvalenze sui beni d'impresa quando la loro assegnazione o destinazione sottragga materia imponibile all'imposizione societaria.
art. 86, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
"la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni"
La plusvalenza va determinata come differenza tra valore normale e costo non ammortizzato del bene nelle ipotesi di assegnazione ai soci o destinazione a fini estranei all'impresa.
art. 87, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come requisito per la participation exemption, ritenuto insussistente dall'Ufficio perché la società partecipata non svolgeva attività commerciale.
Massime di principio
- L'art. 86, comma 1, lett. c), TUIR opera come clausola di chiusura antielusiva: quando beni relativi all'impresa sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività, la relativa plusvalenza concorre alla formazione del reddito.
- In tali controversie il giudice di merito deve valutare il quadro fattuale complessivo alla luce della funzione antielusiva della norma, non potendo limitarsi a singoli passaggi contabili o a giustificazioni apodittiche della successiva rettifica di bilancio.
- Spetta al contribuente dimostrare che la destinazione impressa al bene rispondeva a finalità diverse da quelle sottrattive della base imponibile, quando l'operazione sia connotata da elementi che facciano emergere lo spostamento di massa imponibile.
- La plusvalenza tassabile, nelle ipotesi considerate dall'art. 86 TUIR, si calcola sulla differenza tra valore normale del bene e costo non ammortizzato.
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