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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti ai giudici tributari un'intimazione di pagamento relativa a crediti tributari per complessivi euro 452.785,97. La contribuente sosteneva di avere presentato un'istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 538, della l. n. 228/2012 e di aver ricevuto risposta dall'agente della riscossione solo dopo la scadenza del termine di 220 giorni previsto dalla stessa disciplina, con conseguente discarico automatico dei ruoli. In appello la società ha inoltre contestato la validità della notifica dell'intimazione, deducendo in cassazione, con il primo motivo, la violazione della disciplina sulla sospensione della riscossione e l'omesso esame di un fatto decisivo, e con il secondo motivo la nullità della sentenza per inesistenza della procedura di notifica, assumendo che, in caso di notifica via PEC, l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre le ricevute di accettazione e consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la procedura di sospensione prevista dall'art. 1, commi 537-543, della l. n. 228/2012 riguarda esclusivamente contestazioni riferibili all'ente creditore e al credito sotteso, non già vizi imputabili all'agente della riscossione; nel caso concreto, le doglianze della contribuente attenevano invece al pignoramento presso terzi e non era stata dimostrata una contestazione rivolta anche all'ente impositore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano infatti ritenuto che la notifica dell'intimazione avesse comunque raggiunto il suo scopo, con piena esplicazione del diritto di difesa, sicché la censura sulle modalità tecniche della notifica via PEC era irrilevante rispetto alla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537-543, l. n. 228/2012

    la disciplina sulla sospensione della riscossione opera solo per contestazioni inerenti al credito e riferibili all'ente creditore, non per vizi imputabili all'agente della riscossione; non può estendersi oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato dalla ricorrente come base della disciplina della notificazione degli atti della riscossione, ma la Corte non entra nel merito della censura perché essa non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    richiamato dalla controricorrente in relazione a una possibile definizione agevolata; la Corte afferma che la circostanza non è valutabile in mancanza di produzione documentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La procedura di sospensione della riscossione prevista dalla l. n. 228/2012 è utilizzabile solo per contestazioni che investano il credito e siano imputabili all'ente creditore; non è uno strumento generale per far valere qualsiasi vizio della riscossione o della notifica eseguita dall'agente.
  • Quando la norma prevede un rimedio eccezionale e tipizzato, la sua applicazione non può essere estesa in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare profili non decisivi ai fini del rigetto in appello.
  • La deduzione di un vizio di notifica è irrilevante quando il giudice di merito abbia accertato che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e che la parte ha potuto svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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