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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16691/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973, relativa a IRAP 2010, originata dal mancato pagamento della seconda rata di un piano di dilazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997. La CTP e poi la CTR avevano respinto il ricorso, ritenendo non maturata la decadenza dell'Ufficio per la notifica della cartella. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, sostenendo che la CTR avesse deciso su una eccezione di decadenza non proposta dall'appellante e avesse valorizzato difese dell'ADER costituitasi tardivamente; 2) nullità della sentenza per errata esposizione dello svolgimento del processo, poiché la sentenza parlava di difese ribadite in udienza benché l'udienza fosse in camera di consiglio e l'Ufficio non avesse appellato; 3) violazione dell'art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica fosse tardiva e comunque che il termine dovesse decorrere dall'anno d'imposta; 4) nullità della notifica della cartella via PEC perché allegata come file .pdf e non .p7m.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per eventuali refusi nella descrizione dell'udienza, perché tali errori non impedivano di individuare oggetto e ragioni della decisione. Ha inoltre ritenuto sanata la dedotta nullità della notifica della cartella, poiché la proposizione dell'opposizione con difese di merito ha comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Quanto al primo e al terzo motivo, li ha esaminati congiuntamente: ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla decadenza, trattandosi di questione anche officiosa, ma ha accolto la censura sul merito, affermando che il termine per notificare la cartella relativo alla rateazione inadempiuta è soggetto a decadenza e che tale termine decorre dal mancato pagamento della rata, non dall'anno d'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo per verificare se e in quale misura la decadenza fosse maturata, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973

    individua il procedimento di controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella impugnata.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    prevede un termine per la notifica delle cartelle relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e, nel caso di rateazione divenuta inadempiuta, fa decorrere il termine dal mancato pagamento della rata; la Corte riconosce che il termine opera come decadenza.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come ulteriore termine decadenziale; la Corte ricostruisce il sistema dei termini di riscossione a mezzo ruolo alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    il rinvio alla disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle norme sulle notificazioni processuali; eventuali vizi della notifica possono essere sanati per raggiungimento dello scopo.

  • d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tramite l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 come norma di rinvio per la notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio della notifica della cartella è sanato se l'atto ha raggiunto il proprio scopo, come avviene quando il destinatario propone opposizione e difese nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la questione di decadenza è rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione/esposizione, ma la Corte esclude la nullità.

  • artt. 23, 32 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati come parametri processuali nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul contraddittorio nel processo tributario.

  • artt. 33 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione all'esposizione dello svolgimento del processo nella sentenza tributaria.

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di un termine certo e ragionevole per l'azione del fisco.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente insieme all'art. 3 Cost. per contestare un'azione fiscale esercitabile senza termine certo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 280 del 2005

    richiamata come base del principio secondo cui la riscossione a mezzo ruolo deve essere soggetta a un termine ultimo certo, per evitare un tempo indeterminato e irragionevole di esposizione del contribuente alla pretesa fiscale.

  • d.l. n. 106/2005

    art. 1, comma 5-bis, lett. b)

    la Corte ne valorizza la portata retroattiva, quale disciplina successiva che assicura il contemperamento tra certezza del gettito e certezza dei rapporti tributari.

  • l. n. 156/2005

    conversione del d.l. n. 106/2005, richiamata per la disciplina retroattiva del termine di notifica delle cartelle.

  • d.lgs. n. 159/2015

    richiamato solo come spartiacque temporale rispetto al testo applicabile ratione temporis dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997.

  • d.P.C.M. 13/11/2014

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica via PEC e sulla forma del documento allegato.

  • d.lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica digitale della cartella.

  • d.P.R. n. 68/2005

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica via PEC.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la questione della decadenza dell'ufficio dalla pretesa impositiva/esattoriale può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sicché non si configura violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si pronuncia su di essa.
  • La nullità della sentenza per carente esposizione dello svolgimento del processo sussiste solo se l'omissione o l'errore impediscono di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; semplici refusi o imprecisioni non ne determinano l'invalidità.
  • La notifica irrituale della cartella esattoriale è sanata se il destinatario propone ricorso e svolge difese nel merito, poiché si realizza il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • Per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato e rateazione inadempiuta, il termine di notifica deve essere letto in chiave decadenziale e decorre dal mancato pagamento della rata, non dall'anno d'imposta originario.
  • La disciplina dei termini di notifica delle cartelle di pagamento va interpretata in modo da assicurare un termine ultimo certo entro cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa fiscale, in coerenza con i principi di certezza del diritto e di tutela del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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