Cassazione Civile, Ordinanza n. 16694/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione di ipoteca notificatagli nel 2012, sostenendo di non avere avuto conoscenza degli atti presupposti. L'ipoteca traeva origine dal mancato pagamento di una cartella esattoriale per un importo molto elevato, riferita a pretese tributarie IRAP, IRES e IVA maturate in capo a un'associazione sportiva dilettantistica di cui il contribuente era stato legale rappresentante e, secondo l'amministrazione, destinatario della notifica quale responsabile in solido. Dopo un primo rigetto, una precedente cassazione con rinvio per difetto di motivazione e una nuova decisione sfavorevole del giudice del rinvio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non avesse spiegato perché la cartella sottesa all'ipoteca dovesse ritenersi riferita alle imposte accertate a carico dell'associazione e imputata al contribuente in qualità di obbligato solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente o mancante. Ha osservato che il giudice del rinvio aveva accertato la regolare notifica della cartella intestata all'obbligata principale e la notifica al contribuente nella qualità di presidente/responsabile, con motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. La decisione si fonda anche sull'esame degli atti, in particolare dell'estratto di ruolo relativo alla cartella contestata, che confermava la riferibilità dei debiti alla posizione del sodalizio. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi e l'iter logico seguito dal giudice
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ritiene soddisfatto l'obbligo motivazionale
richiamato dal ricorrente insieme agli altri parametri di motivazione della sentenza tributaria
la sentenza non è nulla perché la motivazione non è apparente o mancante
il motivo è stato dedotto come nullità della sentenza e del procedimento
richiamato nel procedimento di definizione anticipata e nella gestione camerale del ricorso
la Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata
ulteriore condanna al pagamento di somma liquidata in dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, gli accertamenti di fatto decisivi e rende comprensibile la ratio decidendi, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito dell'accertamento documentale compiuto dal giudice di merito, se la decisione si fonda sull'esame degli atti di causa e su una motivazione non apparente.
- Quando l'atto esecutivo o cautelare deriva da una cartella riferita a un'obbligazione principale e notificata al soggetto in qualità di rappresentante o coobbligato, il giudice può valorizzare la documentazione di causa per affermarne la riferibilità del debito senza incorrere in vizio di motivazione.
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