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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16696/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento notificato a una società immobiliare in liquidazione, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava ritenute alla fonte non operate e non versate, pari a euro 108.563,00. L’atto presupposto riguardava una plusvalenza derivante dalla cessione dell’intera partecipazione in una società partecipata: secondo l’Ufficio non spettava il regime di participation exemption perché mancava il requisito dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte della società partecipata. Da ciò l’Agenzia faceva discendere l’obbligo di ritenuta del 12,50% sugli utili corrisposti alle persone fisiche in relazione a partecipazioni non qualificate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo la pretesa legittima sul piano dell’abuso del diritto ma, al contempo, affermando che mancavano elementi sufficienti per formularne compiutamente l’ipotesi. In appello, sia l’Amministrazione sia la società proponevano gravame, entrambi respinti dalla CTR, che richiamava una propria decisione resa contestualmente sull’atto impositivo presupposto. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva sia condiviso la decisione di primo grado, sia affermato che la precedente decisione sull’atto presupposto comportava la conferma della sentenza impugnata; 2) nullità per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 101 Cost., per avere la CTR ritenuto operante un giudicato sull’infondatezza della pretesa erariale; 3) violazione dell’art. 27, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’abuso del diritto e che, invece, l’operazione mostrava una plusvalenza non realizzata, ma trasferita ai soci e dunque idonea a concorrere al reddito.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la sentenza d’appello fosse sufficientemente motivata attraverso il richiamo a una decisione contestualmente resa dagli stessi giudici in un giudizio connesso e che tale richiamo non integrasse né adesione acritica né attribuzione di efficacia di giudicato esterno. Ha invece accolto il terzo motivo, reputando errata la valutazione di merito della CTR sul presupposto sostanziale della pretesa fiscale: la norma che assoggetta a tassazione le plusvalenze dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa ha funzione antielusiva e impone di verificare se la destinazione del bene sia stata usata per sottrarre materia imponibile. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva scrutinato il complessivo quadro fattuale alla luce di tale funzione, trascurando elementi quali la cessione dell’intera partecipazione a prezzo notevolmente inferiore al valore normale, il legame tra cedenti e cessionari e la successiva eliminazione contabile della rivalutazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza è sufficiente se il giudice richiama una decisione contestualmente resa e ben nota alle parti, purché il rinvio non si risolva in un’adesione acritica e consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può essere affermato in modo improprio; il richiamo a una decisione resa in un giudizio connesso serve a richiamarne le ragioni, non necessariamente ad attribuirle efficacia di giudicato nel diverso processo.

  • art. 324 c.p.c.

    La censura relativa al giudicato presuppone un effettivo accertamento della sua formazione; nel caso esaminato la CTR non aveva in realtà fondato la decisione su un giudicato esterno.

  • art. 101 Cost.

    La doglianza sulla lesione del contraddittorio non è accolta quando la decisione d’appello si fonda su un ragionamento comprensibile e non su una pronuncia resa senza confronto processuale.

  • art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione sull’obbligo di ritenuta viene in rilievo in presenza di utili corrisposti a persone fisiche in relazione a partecipazioni non qualificate, quale conseguenza della qualificazione fiscale dell’operazione sottostante.

  • art. 86, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se i beni sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

  • art. 86, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    La plusvalenza va calcolata come differenza tra valore normale e costo non ammortizzato dei beni; la norma è letta in chiave antielusiva e di chiusura del sistema.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima quando il rinvio a un’altra decisione, resa contestualmente e nel medesimo contesto fattuale o processuale, consente di comprendere la ratio della statuizione e non si traduce in mera adesione acritica al provvedimento richiamato.
  • Il giudicato non può essere presunto: il richiamo a una decisione precedente o contestuale può servire come supporto argomentativo, ma non equivale automaticamente a riconoscere l’efficacia di giudicato nel diverso giudizio.
  • Le norme che tassano le plusvalenze dei beni assegnati ai soci o destinati a fini estranei all’impresa hanno funzione antielusiva e vanno applicate valutando l’intero contesto dell’operazione, inclusi prezzo di cessione, rapporti tra i soggetti coinvolti e successive operazioni contabili.
  • Quando l’Amministrazione deduce che un’operazione abbia determinato lo spostamento di materia imponibile, il giudice di merito deve verificare se il contribuente abbia dimostrato una finalità economica diversa da quella sottrattiva; in difetto, la pretesa fiscale può essere confermata.
  • Nel sindacato di legittimità, è censurabile la decisione di merito che trascuri elementi fattuali decisivi rispetto alla funzione antielusiva della norma applicata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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