Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex socio, qualificato come tale, e ha altresì dichiarato inammissibile l'impugnazione originariamente proposta dalla società estinta avverso l'avviso di accertamento. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero di maggiori IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003 e irrogazione di sanzioni. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale della società. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) nullità o inesistenza dell'atto impositivo per essere stato notificato a una società cancellata e quindi estinta; 2) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di autorizzazione della Direzione regionale ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; 3) omessa pronuncia e omesso esame sul diniego del credito IVA relativo a fatture del 2008 ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti; 4) violazione delle norme IVA invocate in tema di cessione di immobile e irrilevanza fiscale dell'operazione; 5) violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni bancarie e contabili; 6) omesso esame della questione di litisconsorzio necessario. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era proposto dall'ex socio sia 'in proprio' sia quale legale rappresentante e liquidatore di un ente ormai estinto, senza prova della qualità di ex socio e senza che risultasse la sua partecipazione personale ai gradi di merito; inoltre la società estinta non poteva più stare in giudizio né conferire valida procura. Ne ha tratto conseguenze anche sulla originaria impugnazione e sull'appello incidentale della società, ritenuti inammissibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese impedisce che il liquidatore continui validamente a spendere la rappresentanza dell'ente estinto nel giudizio, poiché non può conferire una procura speciale riferita a un soggetto ormai inesistente.
  • Se l'impugnazione è proposta da una società cancellata dal registro delle imprese, l'atto introduttivo e i successivi atti di gravame sono inammissibili per difetto di capacità/processuale dell'ente estinto, salvo che il giudizio sia proseguito o sia stato instaurato validamente dai soci nelle loro qualità personali.
  • Quando il socio agisce o impugna 'in proprio', deve allegare e provare la propria qualità di ex socio e deve risultare che abbia effettivamente partecipato al giudizio nei gradi di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La successione dei rapporti della società estinta in capo ai soci non consente di superare automaticamente i vizi di legittimazione processuale: è necessario che l'impugnazione sia proposta dal soggetto effettivamente titolare del rapporto sostanziale o processuale residuo.
  • In sede di legittimità, le condizioni dell'azione e la legittimazione processuale possono essere rilevate d'ufficio, anche quando il ricorso deduca questioni di merito o di nullità dell'avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.