Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex socio, qualificato come tale, e ha altresì dichiarato inammissibile l'impugnazione originariamente proposta dalla società estinta avverso l'avviso di accertamento. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero di maggiori IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003 e irrogazione di sanzioni. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale della società. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) nullità o inesistenza dell'atto impositivo per essere stato notificato a una società cancellata e quindi estinta; 2) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di autorizzazione della Direzione regionale ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; 3) omessa pronuncia e omesso esame sul diniego del credito IVA relativo a fatture del 2008 ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti; 4) violazione delle norme IVA invocate in tema di cessione di immobile e irrilevanza fiscale dell'operazione; 5) violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni bancarie e contabili; 6) omesso esame della questione di litisconsorzio necessario. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era proposto dall'ex socio sia 'in proprio' sia quale legale rappresentante e liquidatore di un ente ormai estinto, senza prova della qualità di ex socio e senza che risultasse la sua partecipazione personale ai gradi di merito; inoltre la società estinta non poteva più stare in giudizio né conferire valida procura. Ne ha tratto conseguenze anche sulla originaria impugnazione e sull'appello incidentale della società, ritenuti inammissibili.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese rileva come evento idoneo a segnare l'estinzione dell'ente e a rendere inopponibile la spendita della sua rappresentanza da parte del liquidatore.
Richiamato in connessione con la disciplina dell'estinzione e della cancellazione delle società di persone.
Richiamato in connessione con la disciplina dell'estinzione e della cancellazione delle società di persone.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal ricorrente sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell'atto impositivo.
Richiamati dal ricorrente in tema di nullità processuali e notificazione/validità degli atti.
art. 52, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per dedurre l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza dell'autorizzazione della Direzione regionale.
art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato sul tema della cessione gratuita di beni e della sua rilevanza IVA.
art. 51 L. 21 novembre 2000, n. 342
Invocato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza fiscale dell'operazione di cessione dell'immobile.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla CTR e considerato legittimo fondamento presuntivo dell'accertamento basato su movimentazioni bancarie non giustificate.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocati dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni e sull'accertamento dei redditi.
artt. 1, 51 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocati dal ricorrente sulla disciplina IVA e sull'accertamento dell'imposta.
Invocati dal ricorrente in tema di imputazione e qualificazione dei componenti reddituali.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul riparto dell'onere della prova.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese impedisce che il liquidatore continui validamente a spendere la rappresentanza dell'ente estinto nel giudizio, poiché non può conferire una procura speciale riferita a un soggetto ormai inesistente.
- Se l'impugnazione è proposta da una società cancellata dal registro delle imprese, l'atto introduttivo e i successivi atti di gravame sono inammissibili per difetto di capacità/processuale dell'ente estinto, salvo che il giudizio sia proseguito o sia stato instaurato validamente dai soci nelle loro qualità personali.
- Quando il socio agisce o impugna 'in proprio', deve allegare e provare la propria qualità di ex socio e deve risultare che abbia effettivamente partecipato al giudizio nei gradi di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La successione dei rapporti della società estinta in capo ai soci non consente di superare automaticamente i vizi di legittimazione processuale: è necessario che l'impugnazione sia proposta dal soggetto effettivamente titolare del rapporto sostanziale o processuale residuo.
- In sede di legittimità, le condizioni dell'azione e la legittimazione processuale possono essere rilevate d'ufficio, anche quando il ricorso deduca questioni di merito o di nullità dell'avviso di accertamento.
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