Cassazione Civile, Ordinanza n. 25498/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento di valore relativo alla compravendita di un terreno con sovrastante casa colonica sito in Napoli, per il quale l'Ufficio aveva rettificato in aumento il valore dichiarato ritenendo l'area edificabile o comunque di pregio urbanistico. Il contribuente aveva contestato la legittimità e la motivazione dell'atto, sostenendo che il terreno ricadeva in zona di verde privato vincolato, con divieto di nuove costruzioni e di trasformazioni del suolo, e che l'Ufficio aveva fatto ricorso a criteri non previsti dalla legge, valorizzando in modo indebito l'asserita edificabilità di fatto. Dopo un primo contenzioso definito con cassazione e rinvio, la CTR aveva nuovamente rideterminato il valore del cespite, recependo solo in parte le doglianze dell'Agenzia e fissando il valore del terreno in 10 euro al mq. In cassazione il ricorrente articolava dieci motivi, tutti incentrati su violazione degli artt. 112, 51 e 52 d.P.R. 131/1986, omessa pronuncia, vizio di motivazione, omesso esame dello strumento urbanistico e indebita applicazione della nozione di edificabilità di fatto elaborata in altri ambiti (ICI ed espropriazione), nonché sulla mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del terreno.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dagli eredi del contribuente. Poiché la rinuncia non era stata notificata alla controparte, mancavano i requisiti dell'art. 390 c.p.c. per l'estinzione del processo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha invece escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della previsione e la sua inapplicabilità in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura per omessa pronuncia, ma la Corte non affronta il merito dei motivi per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986
invocati dal ricorrente per contestare il potere di rettifica del valore in sede di imposta di registro.
la rinuncia al ricorso, se non notificata alla controparte, non è idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ribadisce che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo come parametro del contributo unificato ordinario cui si riferisce l'ulteriore importo.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di motivazione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta.
d.m. 31 gennaio 1992 n. 1829
richiamato dal ricorrente come atto di approvazione del PRG di Napoli e dello strumento urbanistico rilevante ai fini della destinazione dell'area.
richiamato dal ricorrente tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
richiamata dal ricorrente tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
richiamata dal ricorrente tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
richiamata dal ricorrente tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
richiamata dal ricorrente tra le norme urbanistiche asseritamente violate.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità del richiamo alla nozione di edificabilità di fatto propria dell'ICI.
d.lgs. n. 324 del 2001, art. 37
richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di edificabilità di fatto nelle espropriazioni per pubblica utilità.
la Corte ribadisce, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia non notificata non produce estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve rispettare i requisiti formali dell'art. 390 c.p.c. e va notificata alla parte costituita; in difetto, il processo non si estingue.
- Se la rinuncia al ricorso manca dei requisiti di legge, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione è eccezionale e di stretta interpretazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta determinata dall'iniziativa del ricorrente, le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di causalità e possono essere poste a suo carico.
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