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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso per l'anno 2007 nei confronti di una cooperativa agricola, per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele in relazione a operazioni soggette a IVA. In particolare, la cooperativa aveva contabilizzato nel conto acquisto materie prime, sotto-conto ristorni, un importo rilevante a fine esercizio, quale base per i ristorni corrisposti ai soci in proporzione ai conferimenti, senza emissione né di fattura né di autofattura. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che i ristorni non fossero utili e che mancasse il presupposto oggettivo IVA per difetto di corrispettività, poiché il beneficiario non avrebbe eseguito una prestazione verso la cooperativa. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su un tema diverso da quello devoluto, spostando il focus sulla natura di utili dei ristorni invece che sull'obbligo di fatturazione/autofatturazione; (2) violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso l'obbligo di fatturazione dei ristorni, nonostante la disciplina IVA dei conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative, che dal 1 settembre 1993 li considera cessioni di beni da fatturare o autofatturare. La controparte propone anche ricorso incidentale, deducendo l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per carenza di specificità e per mancata censura di un capo della decisione di primo grado sul procedimento ex art. 12 L. n. 212/2000, ma tale ricorso incidentale viene respinto o dichiarato in parte inammissibile.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso incidentale della cooperativa e accoglie integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. La Corte enuncia inoltre il principio di diritto secondo cui, nelle cooperative agricole, quando il vantaggio mutualistico è attribuito sotto forma di maggiori compensi per i conferimenti di prodotti agricoli e ittici, i ristorni ripartiti ai soci conferenti sono soggetti a fatturazione o autofatturazione, poiché conguagliano corrispettivi sinallagmaticamente dovuti e rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633/1972. Viene anche dichiarato l'obbligo della cooperativa al pagamento del doppio contributo unificato per il rigetto del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso in appello era sufficientemente specifico perché rendeva comunque chiare le ragioni di doglianza contro la sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è ravvisata la denunciata violazione, perché la censura della CTR è stata ritenuta inconferente rispetto al thema decidendum devoluto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare errori di attività del giudice.

  • art. 34, commi 1 e 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    I passaggi dei prodotti agricoli alle cooperative, ai fini della vendita, costituiscono cessioni di beni e si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo; l'obbligo di fatturazione può essere adempiuto anche dalla cooperativa per conto dei conferenti mediante autofatturazione.

  • art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La tesi difensiva che qualificava il ristorno come mera cessione di denaro è respinta, perché il ristorno ha natura sinallagmatica e non è riducibile a semplice trasferimento monetario.

  • art. 2511 c.c.

    Le cooperative realizzano lo scopo mutualistico mediante vantaggi economici attribuiti ai soci in funzione della partecipazione all'attività sociale.

  • art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.

    L'atto costitutivo deve indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni.

  • art. 2545-sexies, comma 1, c.c.

    I criteri di ripartizione dei ristorni sono proporzionati alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; ciò conferma la funzione remuneratoria del ristorno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta la dichiarazione di debenza del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è ammissibile quando, pur in forma sintetica o con richiamo non perfetto a fonti di prassi, consenta di individuare con chiarezza le ragioni di censura contro la decisione di primo grado.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice decide su un tema estraneo al devoluto; non vi è violazione quando la motivazione sia ritenuta inconferente o decentrata rispetto al thema decidendum effettivamente impugnato.
  • Nelle cooperative agricole, i ristorni attribuiti ai soci conferenti sotto forma di maggiori compensi sui conferimenti non sono fiscalmente irrilevanti: se conguagliano il corrispettivo della cessione dei prodotti, seguono il regime IVA dei passaggi di prodotti agricoli alle cooperative.
  • L'art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 impone la fatturazione, o l'autofatturazione per conto del conferente, dei passaggi di prodotti agricoli alle cooperative, con rilevanza del momento del versamento del prezzo.
  • Il ristorno, quando correlato agli scambi mutualistici e configurato come conguaglio del corrispettivo, ha natura remuneratoria e sinallagmatica, e non può essere degradato a mera distribuzione di denaro o a semplice utili non soggetti a fatturazione per tale sola ragione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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