Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della società poi divenuta titolare del rapporto in capo alla ricorrente, di due somme escusse dall'Agenzia delle entrate in forza di polizze fideiussorie stipulate per garantire il rimborso anticipato dell'IVA chiesto da un contribuente poi fallito, con riferimento agli anni d'imposta 1998 e 1999. La ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto pagato, sostenendo che la garanzia fosse scaduta e che, comunque, la durata delle polizze non potesse essere estesa oltre i termini espressamente pattuiti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la garanzia non fosse estinta e che, per una delle due polizze, una diversa interpretazione avrebbe comportato la nullità per contrasto con l'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 51, 54 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, censurando l'interpretazione della polizza data dalla Corte territoriale e sostenendo che la sospensione del termine di garanzia dovesse risultare dal contratto stesso, senza potersi fondare sulla semplice richiesta di documenti effettuata dall'Amministrazione nell'ambito dell'accertamento tributario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 38 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, contestando l'assunto secondo cui la proroga dei termini di accertamento tributario si rifletterebbe automaticamente sulla durata della garanzia, e sostenendo l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto tributario garantito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello, osservando che la clausola contrattuale richiedeva che l'eventuale sospensione del termine fosse già prevista nel testo della polizza e che, in mancanza di una specifica previsione, la richiesta documentale dell'Amministrazione non poteva incidere sulla durata della garanzia. Ha inoltre affermato che la polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ha natura di contratto autonomo di garanzia e che la proroga legislativa dei termini di accertamento tributario non si estende automaticamente alla durata del contratto, salvo diversa previsione convenzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo la domanda originaria della ricorrente e condannando l'Agenzia delle entrate alle spese di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
La volontà contrattuale va ricostruita secondo il significato letterale e sistematico delle clausole; la Corte d'appello ne ha fatto cattivo governo interpretando la polizza in modo incompatibile con il testo.
I criteri ermeneutici devono essere applicati rispettando il tenore complessivo delle condizioni di assicurazione e la relazione tra le clausole.
Richiamato dalla Corte d'appello come possibile conseguenza della ritenuta durata incompatibile con la norma imperativa, ma la Cassazione esclude la necessità di tale soluzione perché la corretta interpretazione contrattuale non conduce all'eterointegrazione.
art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nel motivo, in relazione alla disciplina dei rimborsi IVA e al rapporto tra credito tributario e garanzia.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La polizza fideiussoria prevista da questa norma garantisce la restituzione di somme indebitamente rimborsate ed è un contratto autonomo di garanzia; la sua durata non si estende automaticamente per effetto di proroghe legislative dei termini di accertamento, salvo patto diverso.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per la richiesta di documentazione nell'ambito dell'istruttoria tributaria, ma ritenuta irrilevante ai fini della proroga della durata della garanzia se non espressamente collegata dal contratto.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nel ricorso come parte del quadro dell'accertamento IVA.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Il termine decadenziale per l'accertamento tributario può essere prorogato dalla legge, ma tale proroga non si riflette automaticamente sulla garanzia autonoma; la richiesta documentale non è di per sé causa di ulteriore sospensione se non prevista dalla polizza.
art. 10 L. 27 dicembre 2012, n. 289
Richiamato per la proroga biennale dei termini di accertamento nel caso di mancato avvalimento del condono; la Corte esclude che tale proroga incida sulla durata della garanzia in assenza di diversa pattuizione.
Usato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge e dei criteri ermeneutici contrattuali.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una polizza fideiussoria occorre attenersi al testo contrattuale: la sospensione o proroga della durata della garanzia deve essere prevista in modo espresso o comunque desumibile senza forzature dalle clausole pattuite.
- La richiesta di documentazione effettuata dall'Amministrazione nell'ambito dell'istruttoria tributaria non produce, di per sé, effetti sulla durata della garanzia autonoma se il contratto collega la sospensione soltanto a un periodo già individuato nella polizza.
- La polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del rimborso IVA ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ha natura di contratto autonomo di garanzia: il rapporto di garanzia resta distinto dal rapporto tributario principale e non segue automaticamente eventuali proroghe legislative dei termini di accertamento, salvo diversa clausola negoziale.
- Se la questione può essere decisa sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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