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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, per maggiori imponibili riferiti all'anno 2004 sulla base di versamenti di assegni sul conto corrente sociale ritenuti non documentati o giustificati, con recupero di IRAP, IVA e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché sottoscritto da soggetto privo di titolo rappresentativo, risultando dalla visura che il liquidatore nominato era un diverso soggetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme civilistiche, processuali e tributarie sulla rilevabilità d'ufficio della nullità/inesistenza dell'atto impositivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese; 2) vizio motivazionale sulla qualifica e sul ruolo del soggetto che aveva conferito la procura in primo grado; 3) violazione delle norme sulla rappresentanza nelle società di persone in relazione alla validità del mandato alle liti conferito dal socio accomandante e ratificato in appello; 4) error in procedendo per la non rilevabilità d'ufficio del difetto di potere di rappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procura. La Corte ha però rilevato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in nome della società estinta e, altresì, del ricorso proposto dal soggetto in proprio quale già socio, poiché tale qualità non era stata adeguatamente allegata/provata e comunque non risultava partecipazione personale ai precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Ritiene inammissibile sia l'impugnazione proposta dal ricorrente in proprio quale già socio, sia quella proposta quale legale rappresentante e liquidatore della società, perché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta; ne consegue che la rappresentanza spesa nel giudizio di legittimità era riferita a un soggetto inesistente e la procura alle liti era inesistente. La Corte richiama il principio della successione dei soci nei rapporti residui della società estinta, ma osserva che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato/provato la qualità di ex socio e non risultava che avesse partecipato in proprio ai gradi di merito. Dichiara inoltre inammissibile, per completezza, l'originaria impugnazione della società contro l'avviso di accertamento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia; viene disposto l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetti estintivi secondo la disciplina applicabile; per le società di persone la cancellazione rende opponibile ai terzi il venir meno della soggettività nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2312 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di cancellazione e liquidazione delle società di persone, ma non accolta come decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 2324 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente sul regime dei rapporti residui dopo la liquidazione, senza positivo accoglimento nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto ostativo alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'atto impositivo, senza incidere sull'esito del giudizio di legittimità.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza/nullità dell'atto impositivo, senza accoglimento.

  • artt. 156, 157 e 160 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina delle nullità processuali e della sanatoria, ma non ritenuti decisivi per superare il difetto originario di legittimazione processuale.

  • art. 2257 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la rappresentanza nella società di persone.

  • art. 2293 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per il rinvio alla disciplina delle società semplici e della rappresentanza nelle società di persone.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina della società in accomandita semplice.

  • art. 2320 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla posizione del socio accomandante e sui limiti di rappresentanza.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato sia per la sanatoria delle nullità sia per contestare la rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare dovuto il doppio contributo unificato in ragione dell'esito negativo del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente; di conseguenza, un'impugnazione proposta in nome della società estinta è inammissibile perché manca un soggetto processuale esistente.
  • Dopo l'estinzione della società, eventuali rapporti ancora pendenti si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; tuttavia il socio che agisce in proprio deve allegare e provare la propria qualità e il proprio titolo a stare in giudizio.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi spenda la rappresentanza di una società già estinta, poiché la procura conferita per conto di un soggetto non più esistente è inesistente.
  • Le questioni attinenti alla esistenza del soggetto processuale e alla legittimazione ad agire possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di condizioni dell'azione.
  • La sanatoria dei vizi di rappresentanza non può operare quando manca in radice il soggetto che avrebbe dovuto rilasciare la procura o quando l'impugnazione è proposta in nome di un ente estinto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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