Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società operante nel trasporto merci su strada, con il quale l'Amministrazione finanziaria, dopo contraddittorio, aveva recuperato a tassazione per l'anno d'imposta 2005 maggior volume d'affari, maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte, applicando gli studi di settore ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo da un lato che la contribuente non avesse adeguatamente contestato i rilievi dell'Amministrazione e, dall'altro, che fosse ormai preclusa l'impugnazione dell'avviso per effetto dell'accertamento con adesione, definito con accordo sul 'quantum debeatur'. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per asserita contraddittorietà della sentenza di merito, che avrebbe prima richiamato un principio sull'inammissibilità dell'impugnazione dopo l'adesione e poi valorizzato l'assenza di giustificazione dello scostamento dagli studi di settore; 2) violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che l'accertamento con adesione non si era perfezionato perché non era stato effettuato alcun pagamento, con conseguente permanenza del diritto/onere di impugnare l'avviso; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato la contestazione, svolta in sede amministrativa e giudiziale, dell'assenza di una grave incongruenza tale da giustificare l'accertamento standardizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava un fatto storico decisivo e formulava una censura astratta; ha inoltre escluso ogni contraddizione logica o giuridica tra la preclusione derivante dall'accertamento con adesione e la motivazione aggiuntiva sulla mancata giustificazione dello scostamento dagli studi di settore. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, una volta definito l'accertamento con adesione con fissazione del 'quantum debeatur', l'accordo è intoccabile e non è più impugnabile né l'atto transattivo né, a maggior ragione, l'avviso di accertamento, che resta efficace sino all'integrale esecuzione dell'obbligazione concordata; il pagamento della prima rata e la garanzia rilevano come presupposti di efficacia del perfezionamento, ma la mancata esecuzione non riapre la possibilità di impugnazione dell'atto. In conseguenza dell'infondatezza del secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il terzo, poiché le doglianze sui presupposti fattuali dell'accertamento standardizzato non potevano essere coltivate, essendo la pretesa tributaria ormai cristallizzata nell'avviso. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e sul contraddittorio con il contribuente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile se non è individuato un fatto storico decisivo e se la censura è formulata in modo astratto o generico
artt. 8 e 9 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'accertamento con adesione si perfeziona secondo la disciplina del versamento, ma una volta concluso l'accordo con fissazione del quantum l'atto impositivo non è più impugnabile
art. 2, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'ufficio non può integrare o modificare l'accertamento definito con adesione, salvo le eccezioni previste dal comma successivo
art. 2, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
individua le eccezioni alla regola di intangibilità dell'accertamento definito con adesione
art. 6, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'atto impositivo perde efficacia solo dopo il perfezionamento della definizione e dunque dopo l'esecuzione del concordato
art. 9, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
il perfezionamento della definizione si ottiene mediante il versamento di quanto concordato o della prima rata con garanzia per le successive
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Una volta concluso un accertamento con adesione con definizione anche del quantum debeatur, il contribuente non può più impugnare l'accordo né l'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- Il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione è legato al pagamento concordato e, se previsto, alla prestazione della garanzia; tuttavia la mancata esecuzione dell'accordo non riapre automaticamente la possibilità di impugnare l'atto impositivo, che resta efficace a tutela del credito erariale sino all'integrale adempimento.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito e se si risolve in una critica generica o meramente astratta della motivazione.
- Quando la preclusione all'impugnazione deriva dalla definizione con adesione, diventano inammissibili anche le doglianze che investono i presupposti fattuali dell'accertamento standardizzato, perché gli esiti dell'accertamento restano cristallizzati nell'avviso definito.
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