Cassazione Civile, Ordinanza n. 04750/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2011 e 2013. Il contribuente aveva contestato la cartella deducendone l’inesistenza o nullità perché notificata via PEC senza firma digitale, la carenza di motivazione, l’inefficacia del ruolo per mancanza di sottoscrizione, la decadenza della riscossione e la illegittima condanna alle spese. In cassazione ha riproposto cinque motivi: violazione delle norme sulla notifica telematica e sulla sottoscrizione digitale; violazione della disciplina della motivazione degli atti e del regime probatorio dei documenti; violazione delle norme sul ruolo non sottoscritto; erroneo mancato rilievo della decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; erronea liquidazione delle spese nonostante la pretesa novità delle questioni e il mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la notifica via PEC della cartella in formato pdf è valida anche senza firma digitale; l’omessa sottoscrizione della cartella e del ruolo non comporta invalidità se l’atto è comunque riferibile all’organo competente; nei controlli automatizzati la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo alla dichiarazione; l’eventuale criticità sulla produzione documentale non incide, nel caso concreto, sulla legittimità dell’atto; la regolazione delle spese segue correttamente il principio di soccombenza e la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo automatizzato la pretesa può essere iscritta a ruolo e notificata mediante cartella con motivazione semplificata, fondata sul richiamo alla dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Per l’IVA, nei controlli automatizzati l’onere motivazionale dell’atto è ritenuto assolto con il riferimento alla dichiarazione e agli esiti del controllo.
La cartella va predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione del funzionario; la mancanza di firma non invalida l’atto se è certo il suo collegamento all’organo competente.
È richiamato in tema di notifica della cartella, ritenuta validamente eseguita via PEC.
Norma evocata dal ricorrente per contestare la notifica, ma non ritenuta violata dalla Corte.
È richiamato dal ricorrente per la notificazione telematica; la Corte conferma la validità della notifica via PEC nei termini indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato dal ricorrente sulla formazione del documento informatico, ma la Corte esclude la necessità della firma digitale nel caso della cartella notificata via PEC.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.
La Corte ribadisce che, nei controlli automatizzati, la motivazione dell’atto è sufficiente se si richiama la dichiarazione e la pretesa è già conoscibile dal contribuente.
La mancata chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione non impedisce all’ente di intervenire volontariamente nel giudizio tributario.
Il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una contestazione chiara, univoca e specifica della conformità all’originale.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza che il ricorso trovi accoglimento.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
Norma evocata in tema di prova nel processo tributario, ma non decisiva nel caso di specie.
Non prevede sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.
art. 21-septies L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza, ma la Corte esclude che la mancanza di firma nel caso concreto determini invalidità.
Norma evocata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva per la cartella oggetto di causa.
Norma evocata dal ricorrente nel terzo motivo, senza incidenza sull’esito.
art. 20 L. n. 266/1987
Norma richiamata dal ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento.
Richiamato in tema di spese, ma la Corte ribadisce che la compensazione resta discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
Nel processo tributario le spese seguono il principio di soccombenza; la parte totalmente soccombente va condannata alle spese.
È richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e ai termini per l’istanza di decisione.
Regola la fissazione del ricorso in camera di consiglio; la Corte esclude effetti processuali particolari dall’istanza presentata dal ricorrente nel caso concreto.
La Corte esclude l’applicazione della disciplina sull’abuso del processo/lite temeraria nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se il file è in formato pdf e non in formato .p7m, purché il sistema di trasmissione consenta la riferibilità dell’atto all’organo che lo emette e non siano dedotte specifiche contestazioni tecniche puntuali.
- L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o del ruolo non determina, di regola, invalidità dell’atto quando la legge non preveda espressamente la firma e la provenienza dell’atto dall’amministrazione sia inequivoca.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l’onere motivazionale della cartella può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione e agli esiti del controllo, poiché il contribuente è già in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
- Il disconoscimento delle copie documentali richiede una contestazione specifica, chiara e univoca della difformità rispetto all’originale; formule generiche o di stile non sono sufficienti.
- Nel processo tributario promosso contro l’agente della riscossione, l’ente impositore può intervenire volontariamente per far valere difese sul rapporto tributario, anche se non sia stata formalmente effettuata la chiamata in causa ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata dalle spese; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta in linea di massima rimessa al giudice di merito.
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