Cassazione Civile, Ordinanza n. 18612/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha respinto il primo e ha dichiarato assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015, con cui un comune aveva richiesto somme a titolo di tassa rifiuti e/o tributi collegati, oltre interessi e sanzioni, con riguardo a aree stradali e piazze delimitate da strisce blu destinate a parcheggi a pagamento e detenute dal consorzio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del comune. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello comunale, perché l'ente avrebbe introdotto in gravame dati di fatto e calcoli non contenuti negli avvisi; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che gli avvisi erano insufficientemente motivati e facevano riferimento a una tariffa e a una categoria non compatibili con il tributo applicabile; 3) violazione delle norme sulla tariffazione giornaliera e sul regolamento comunale, per avere la CTR ritenuto irrilevante la mancanza del regolamento; 4) violazione delle norme sulla denuncia delle superfici imponibili, assumendo che il contribuente non avesse l'onere di presentarla perché i dati erano già noti al comune; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e di altre norme, per l'affermazione che gravasse sul consorzio fornire i dati delle superfici imponibili; 6) violazione delle norme sul presupposto impositivo, contestando che l'area destinata a parcheggio fosse idonea a produrre rifiuti e che vi fosse un rapporto di detenzione/occupazione rilevante; 7) violazione delle regole sui contratti pubblici e sull'interpretazione del rapporto concessorio, sostenendo che il comune avesse affidato solo il servizio e non le aree; 8) violazione della disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni, perché sarebbero state irrogate sanzioni autonome per ciascun avviso; 9) violazione dello Statuto del contribuente per l'esistenza di obiettiva incertezza normativa che avrebbe reso illegittime le sanzioni. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque deciso sulla questione della motivazione degli atti e che l'omessa pronuncia non ricorresse; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che gli avvisi erano motivati in modo errato in diritto perché facevano riferimento a normativa non più vigente per le annualità 2014-2015 e a una tariffa giornaliera/categoria non riferita alla TARI, senza indicare il necessario quadro normativo e regolamentare applicabile. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il comune alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso in modo incompatibile con la pretesa della parte, rigettandola implicitamente.
la motivazione può essere concisa purché esponga gli elementi di fatto e di diritto essenziali della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per l'error in procedendo relativo all'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui vizi degli avvisi, sul presupposto impositivo e sulle sanzioni.
art. 1, comma 162, L. 269/2006
richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi.
la motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere presupposti e quantum della pretesa per difendersi efficacemente.
richiamato dai motivi, ma la Corte evidenzia che per le annualità 2014-2015 la disciplina applicabile era quella della TARI e non la normativa richiamata negli avvisi.
richiamati per contestare la tariffazione; la Corte rileva l'inapplicabilità della disciplina alle annualità in esame.
invocato sulla denuncia delle superfici imponibili.
richiamato dal ricorrente con riferimento agli obblighi dell'amministrazione e alle sanzioni.
richiamato dal ricorrente in tema di documentazione già in possesso della PA.
richiamato dal ricorrente e dalla CTR in tema di sanzioni e cumulo giuridico.
richiamato dal ricorrente con riguardo alle sanzioni.
richiamato per il regime del cumulo giuridico delle sanzioni.
richiamato per contestare l'affermazione dell'onere del contribuente di fornire i dati delle superfici imponibili.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
richiamato per l'interpretazione del rapporto concessorio e degli atti negoziali.
richiamato con riferimento al presupposto impositivo legato all'idoneità a produrre rifiuti.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.
la richiesta di rinvio per verificare l'adesione del comune a misure di definizione agevolata è stata respinta perché la norma non si applica agli avvisi di accertamento per TARI.
art. 1, commi 227, 229-bis e 231, L. 197/2022
richiamati nella richiesta di rinvio, ma ritenuti inapplicabili al caso concreto.
richiamato nell'art. 17 bis per l'affidamento ai soggetti iscritti nell'albo.
art. 1, comma 662, L. 147/2013
richiamato come base normativa della TARI e del relativo regolamento/tariffa applicabili dal 2014.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza esaminare espressamente una specifica eccezione, sia logicamente incompatibile con la tesi della parte e ne comporti il rigetto implicito.
- La motivazione degli avvisi di accertamento tributari è sufficiente solo se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; non basta il richiamo a una normativa non pertinente o non più vigente.
- In materia di TARI, la pretesa deve essere sorretta dalla corretta individuazione del quadro normativo applicabile all'annualità considerata e, ove si faccia riferimento a tariffe o categorie, deve esserne indicata la base regolamentare coerente con il tributo effettivamente richiesto.
- Le questioni sull'idoneità del criterio concretamente applicato e sulla prova della pretesa tributaria sono distinte dal tema della motivazione dell'atto: la prima riguarda il merito della debenza, la seconda la possibilità per il contribuente di comprendere e contestare l'accertamento.
- Quando la controversia sia definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
- Le disposizioni di definizione agevolata delle entrate locali non si applicano automaticamente agli avvisi di accertamento, ma solo alle ipotesi e ai presupposti espressamente previsti dalla norma, secondo la tipologia del credito e la modalità di riscossione.
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