Cassazione Civile, Ordinanza n. 18539/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La dipendente aveva presentato domanda di collocamento a riposo anticipato, dichiarando di aver maturato i requisiti contributivi e optando per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004; aveva inoltre dichiarato di non voler interrompere il rapporto di impiego in caso di mancato riconoscimento del diritto a pensione. Non avendo ricevuto riscontri tempestivi, era stata collocata in quiescenza dal 1° settembre 2015 e solo due anni e mezzo dopo aveva ricevuto il diniego dell'istituto previdenziale, con conseguente riammissione in servizio dal 1° settembre 2017. Davanti alla Corte dei conti aveva chiesto il riconoscimento giuridico, economico e contributivo del periodo non lavorato tra il 1° settembre 2015 e il 1° settembre 2017 e la rideterminazione dell'anzianità con effetti retroattivi. In cassazione ha proposto un solo motivo, deducendo questione di giurisdizione ex art. 360, n. 1, e art. 362 c.p.c., nonché violazione degli artt. 177 e 37 c.p.c., sostenendo che la Corte dei conti d'appello avrebbe negato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario e chiedendo di affermare la giurisdizione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte dei conti d'appello non aveva declinato la giurisdizione, ma aveva deciso nel merito accogliendo l'appello dell'INPS e annullando la sentenza di primo grado; la censura della ricorrente mirava in realtà a ottenere un diverso esito della causa, non consentito nel giudizio di legittimità davanti alle Sezioni Unite. È stato inoltre precisato che la doglianza contro un passaggio motivazionale reso ad abundantiam è priva di interesse, perché non integra ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 9, L. n. 243 del 2004
richiamato come base della domanda di pensionamento con opzione per il trattamento contributivo, senza che la Corte ne esamini nel merito i presupposti
invocato per prospettare un motivo inerente alla giurisdizione
richiamato insieme all'art. 360 c.p.c. per il ricorso per cassazione in materia di giurisdizione
invocato dalla ricorrente per censurare la decisione di appello
invocato dalla ricorrente in relazione alla questione di giurisdizione
art. 111 Cost.
richiamato per ribadire che il giusto processo non amplia il sindacato della Cassazione oltre i limiti esterni della giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Corte cost. n. 6 del 2018
richiamata per affermare la riserva di nomofilachia agli organi di vertice della giurisdizione contabile e amministrativa speciale
Cass., Sez. U., n. 19085 del 2020
richiamata quale precedente sul limite del sindacato delle Sezioni Unite ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
Cass., Sez. U., n. 7457 del 2020
richiamata per distinguere tra limiti esterni della giurisdizione ed errores in iudicando o in procedendo
Cass., Sez. U., n. 30112 del 2021
richiamata per ribadire la sottrazione delle sentenze della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Cassazione
Cass., n. 18429 del 2022
richiamata per affermare l'inammissibilità del motivo diretto contro argomentazioni rese ad abundantiam
Cass., Sez. U., n. 2370 del 2023
richiamata nel medesimo senso sulla riserva di nomofilachia e sui limiti del sindacato di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; restano fuori dal sindacato delle Sezioni Unite gli errores in iudicando e in procedendo, che attengono ai limiti interni della giurisdizione.
- Quando il giudice speciale decide nel merito e non declina la propria giurisdizione, la parte non può trasformare la censura in una richiesta di diversa soluzione della controversia sotto la veste del motivo di giurisdizione.
- L'impugnazione di un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse, perché tale argomentazione non costituisce ratio decidendi e non incide sul dispositivo.
- Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze delle giurisdizioni speciali non può risolversi in un sindacato nomofilattico generale, essendo tale funzione riservata agli organi di vertice delle rispettive giurisdizioni speciali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18543/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18545/2023 del 30/06/2023
- ordinanza_civile · 30 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18546/2023 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →