Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma, alcuni attori hanno chiesto l’accertamento che la situazione emergenziale sanitaria da Covid-19 fosse stata causata da condotte negligenti e/o dolose dei convenuti nella gestione del sistema sanitario nazionale e delle misure di contenimento, nonché la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il ricorrente per regolamento di giurisdizione ha sostenuto che la domanda non censurasse specifici provvedimenti amministrativi, ma meri comportamenti materiali e omissivi, anche asseritamente esorbitanti dalle competenze dei convenuti; di conseguenza, avrebbe dovuto conoscere della controversia il giudice ordinario. I controricorrenti e il Procuratore Generale hanno invece sostenuto che le doglianze investivano le modalità di esercizio del potere pubblico nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario nazionale durante l’emergenza epidemica, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha condiviso tale ricostruzione, rilevando che le fonti del preteso danno erano scelte discrezionali dell’amministrazione in materia di sanità e contrasto all’epidemia, non meri comportamenti materiali né inerzia totale dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia investisse l’esercizio di potere amministrativo discrezionale nella gestione del servizio sanitario nazionale e delle misure contro la pandemia. Ha quindi respinto il regolamento di giurisdizione proposto dal ricorrente, richiamando il principio secondo cui non è consentito aggirare il riparto di giurisdizione scindendo artificiosamente l’ente pubblico dalle persone fisiche che lo rappresentano pro tempore quando la condotta denunciata è riferibile all’esercizio del potere amministrativo.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
regolamento di giurisdizione
È la base processuale del ricorso proposto per ottenere la verifica del giudice munito di giurisdizione.
art. 7 c.p.a.
La Corte lo richiama come norma che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative all’esercizio del potere amministrativo e al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.
art. 30 c.p.a.
È richiamato dai resistenti a sostegno della devoluzione al giudice amministrativo delle domande risarcitorie per lesione di interessi legittimi.
art. 133 c.p.a.
È richiamato come fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e attività pubblicistica connessa.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria trae origine dall’esercizio discrezionale del potere amministrativo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, anche se la pretesa è formulata come richiesta di tutela di diritti soggettivi.
- Non è consentito eludere il riparto di giurisdizione qualificando come meri comportamenti materiali condotte che, nella sostanza, attengono all’organizzazione, gestione o scelta discrezionale della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione ordinaria può radicarsi solo se venga in rilievo una vera attività materiale della P.A. o una totale inerzia non riconducibile all’esercizio del potere amministrativo; se invece il pregiudizio è collegato a provvedimenti o scelte pubbliche, opera la giurisdizione amministrativa.
- La presenza di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, non basta da sola a spostare la giurisdizione davanti al giudice ordinario quando la lesione lamentata dipende da valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
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