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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18545/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 57-bis d.P.R. n. 633/1972, veniva notificata una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Salerno deducendo molteplici vizi, tra cui irregolarità della notifica postale, mancata produzione degli originali, incompleta documentazione, difetto di motivazione, decadenza e prescrizione, mancanza di sottoscrizione, insussistenza del presupposto Irap per asserita qualità di piccolo imprenditore e altri profili procedimentali e di merito. La CTP respingeva il ricorso nel merito; la CTR confermava. In cassazione il ricorrente proponeva quattordici motivi, articolati in modo promiscuo tra violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, insistendo soprattutto su notifica della cartella e degli atti presupposti, onere della prova, validità della documentazione prodotta, assoggettabilità a Irap, decadenza e prescrizione, nonché omessa pronuncia della CTR su vari punti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi perché formulati con la censura ormai non più consentita di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché privi di specificità e autosufficienza, e perché costruiti con mescolanza di censure eterogenee e sovrapposte, imponendo alla Corte di legittimità un’attività di selezione e riqualificazione non consentita. Il quinto motivo, relativo all’Irap del piccolo imprenditore, è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: il presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione, che può ricorrere anche per imprenditori individuali. Il sesto motivo, sulla notificazione a mezzo posta della cartella, è stato ritenuto infondato: la notifica diretta con raccomandata da parte del concessionario è ammessa e la produzione in fotocopia di atti di sicura provenienza non determina di per sé invalidità o inutilizzabilità. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per coacervo di censure incompatibili. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le resistenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Base normativa del controllo automatizzato della dichiarazione e dell’emissione della cartella a seguito di riscontro sui dati dichiarati.

  • art. 57-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma sul controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma le censure sono state ritenute inammissibili per formulazione non specifica e promiscua.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica della cartella e alla prova della notificazione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione di copie fotostatiche di atti; la Corte osserva che la produzione in fotocopia di atti di sicura provenienza non è di per sé causa di invalidità o inutilizzabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotte omesse pronunce; la Corte rileva che la CTR aveva esaminato le questioni e che, comunque, i motivi erano formulati in modo generico e promiscuo.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    Norma sul presupposto dell’Irap, il cui assoggettamento dipende dall’esistenza di autonoma organizzazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione della cartella mediante invio diretto a mezzo posta da parte del concessionario è ritenuta consentita.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per le forme di notifica degli atti tributari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata nei motivi complessivamente proposti.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    La Corte esclude l’applicabilità della disciplina della notificazione ex legge 890/1982 alla notifica semplificata diretta via posta della cartella da parte del concessionario.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di decadenza dal potere impositivo, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per cumulo eterogeneo.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in tema di decadenza dell’azione accertativa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in tema di termini per la riscossione e decadenza della pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte censura l’uso promiscuo del motivo per dedurre violazioni di legge insieme a vizi motivazionali e nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità e omessa pronuncia devono essere specifiche e non confuse con vizi di motivazione o violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è più consentito formulare in cassazione doglianze di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione secondo il previgente paradigma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la riproposizione di censure formulate in modo promiscuo e cumulativo, con mescolanza di violazioni di legge, nullità e vizi di motivazione, se ciò impone al giudice di legittimità di selezionare e qualificare le doglianze al posto del ricorrente.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini del previgente testo.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e completo: chi deduce un omesso esame o una omessa pronuncia deve indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, senza frammentare la censura in più motivi separati.
  • La notificazione della cartella di pagamento può avvenire, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata da parte del concessionario; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della L. n. 890/1982.
  • La produzione in fotocopia di atti di sicura provenienza non determina, di per sé, invalidità o inutilizzabilità della documentazione.
  • L’assoggettamento all’Irap degli imprenditori individuali non è escluso in via generale dalla qualifica di piccolo imprenditore; il presupposto impositivo è l’autonoma organizzazione, ricorrente quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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