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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18543/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale, relativo a dazi e IVA per importazioni effettuate nel 2012 per conto di una licenziataria del marchio GUESS. L'Ufficio aveva aumentato il valore in dogana includendo royalties corrisposte alla licenziante estera, ritenendole corrispettivi dovuti come condizione della vendita. La CTR aveva invece escluso la rettifica perché, a suo dire, non era provato che il pagamento delle royalties fosse condizione della vendita e non emergeva responsabilità dello spedizioniere doganale. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione delle norme doganali sul valore in dogana, sostenendo che il contratto e i rapporti tra licenziante, licenziataria e fornitori mostravano un controllo del licenziante tale da rendere le royalties imponibili nel valore doganale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 201 CDC e extrapetizione, perché la CTR aveva escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere su un tema non dedotto dalla contribuente nel ricorso introduttivo e, comunque, aveva applicato erroneamente la disciplina del rappresentante indiretto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR non ha correttamente verificato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale, se le royalties costituissero condizione della vendita e se vi fosse un controllo del licenziante idoneo a integrare il presupposto per l'inclusione nel valore doganale; ha anche ritenuto fondato il secondo motivo limitatamente al vizio di extrapetizione, poiché la CTR si era pronunciata sulla responsabilità dello spedizioniere oltre i limiti della domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • artt. 29 e 32 Reg. CE n. 2913/1992

    Il valore in dogana deve partire dal prezzo di transazione, ma vanno aggiunti i corrispettivi e i diritti di licenza se dovuti come condizione della vendita e non già inclusi nel prezzo.

  • artt. 143, 157, 159 e 160 Reg. CE n. 2454/1993

    Le norme attuative precisano quando le royalties concorrono al valore doganale, quando si riferiscono alle merci valutate e quando, se pagate a terzi, rileva il controllo o il legame tra venditore e licenziante.

  • art. 201 Reg. CE n. 2913/1992

    È stata richiamata la disciplina della responsabilità del rappresentante indiretto/spedizioniere doganale, ma la CTR non poteva pronunciarsi oltre la domanda su tale profilo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze in cassazione sono state formulate come violazione di legge e vizio di extrapetizione.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato come criterio evocativo dell'idea di condizione sospensiva della vendita, ove il venditore possa impedire la fornitura in caso di mancato pagamento delle royalties.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato solo per escludere che il nuovo documento interpretativo doganale abbia natura normativa vincolante.

Massime di principio

  • Ai fini della rettifica del valore in dogana, i diritti di licenza vanno inclusi nel prezzo di transazione quando non siano già compresi, si riferiscano alle merci importate e il loro pagamento sia una condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: può desumersi dai rapporti contrattuali e dal fatto che il venditore, o un soggetto ad esso legato, non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento delle royalties.
  • Quando le royalties sono pagate a un soggetto diverso dal venditore, occorre verificare l'esistenza di un legame o controllo, diretto o indiretto, idoneo a far ritenere che il pagamento sia imposto nell'interesse del licenziante.
  • Per accertare il controllo rilevante ai fini doganali non basta il mero controllo di qualità; occorre esaminare l'insieme delle clausole contrattuali e degli indicatori fattuali che mostrino un potere di costrizione o di orientamento sulla produzione, sui fornitori, sulla logistica o sulle condizioni commerciali.
  • In cassazione è censurabile la corretta sussunzione dei fatti accertati nella nozione giuridica di "condizione di vendita" e di "legame" tra le parti, perché si tratta di qualificazione giuridica e non di mera rivalutazione del fatto.
  • Il giudice non può pronunciarsi su una questione non devoluta dalle parti; la statuizione su profili di responsabilità non dedotti integra extrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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