Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da una convenzione del 24 maggio 2006 stipulata tra una società operante nel settore dell'energia eolica e un comune, relativa alla concessione di aree per la costruzione, funzionamento e manutenzione di un impianto eolico su terreni agricoli. Le società hanno chiesto l'accertamento della nullità della clausola che prevedeva un corrispettivo economico a favore del comune per le obbligazioni assunte dall'amministrazione e per la costituzione di servitù e altri oneri o disagi, chiedendo la restituzione delle somme già pagate. In appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto valida la clausola alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 953, l. n. 145/2018 e della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2021. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per asserito sconfinamento nella funzione della Corte costituzionale e del legislatore, sostenendo che la convenzione sarebbe nulla perché priva di una reale finalità di compensazione e riequilibrio ambientale e che il Consiglio di Stato avrebbe creato una regola iuris nuova; (2) violazione dei limiti esterni per arretramento della giurisdizione, lamentando che il Consiglio di Stato non avrebbe scrutinato la compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea e chiedendo la disapplicazione delle norme interne, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla CGUE; (3) ulteriore violazione dei limiti esterni per avere il Consiglio di Stato escluso l'inefficacia della convenzione almeno per le somme non iscritte a bilancio, in contrasto con la lettura data dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo fossero inammissibili perché le censure, pur formulate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà investivano l'interpretazione e applicazione di norme di diritto interno da parte del giudice amministrativo. In particolare, ha affermato che l'applicazione della disciplina sulla base di una lettura ritenuta non conforme dalla Corte costituzionale non integra eccesso di potere giurisdizionale, poiché non vi è creazione di una norma inesistente ma applicazione di una disposizione ancora vigente; ha inoltre precisato che, anche a voler qualificare la sentenza costituzionale come interpretativa di rigetto, essa non vincola il giudice comune oltre il divieto di applicare la disposizione nel significato ritenuto non conforme a Costituzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non vi era un vero diniego astratto di giurisdizione, ma solo la valutazione del Consiglio di Stato sulla portata del controllo già svolto dalla Corte costituzionale; tale profilo non attiene ai limiti esterni della giurisdizione e non è sindacabile in cassazione ex art. 111 Cost. Ha inoltre escluso di poter disporre una disapplicazione delle norme interne o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, trattandosi di profili estranei al sindacato sulle questioni di giurisdizione. Il comune resistente è stato condannato alle spese di lite e, per effetto del rigetto/inammissibilità del ricorso, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, l. n. 239/2004
"misure di compensazione e riequilibrio ambientale"
consente agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi di politica energetica nazionale.
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"
richiamato come disciplina del procedimento autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili, rispetto alla quale si collocano gli accordi con gli enti locali.
art. 1, comma 953, l. n. 145/2018
"i proventi economici liberamente pattuiti... restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia"
conferma l'efficacia degli accordi bilaterali stipulati prima del 3 ottobre 2010 e li pone in revisione alla luce delle linee guida del 2010; non subordina l'efficacia degli accordi alla preventiva iscrizione in bilancio delle somme.
art. 111 Cost.
"limiti esterni della giurisdizione"
costituisce il parametro del sindacato delle Sezioni Unite, che non può estendersi alla revisione del merito interpretativo del diritto sostanziale effettuata dal giudice speciale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
art. 56 TFUE
invocato dalle ricorrenti come parametro di incompatibilità della disciplina interna con la libertà di prestazione dei servizi nell'Unione.
art. 63 TFUE
invocato dalle ricorrenti come parametro di incompatibilità della disciplina interna con la libera circolazione dei capitali.
art. 3 TFUE
richiamato dalle ricorrenti nel quadro delle censure di contrasto con il diritto dell'Unione.
Direttiva 2001/77/CE
indicata dalle ricorrenti come fonte unionale asseritamente violata dalla disciplina interna.
Direttiva 2009/28/CE
indicata dalle ricorrenti come fonte unionale asseritamente violata dalla disciplina interna.
Direttiva 2018/2001/UE
indicata dalle ricorrenti come fonte unionale asseritamente violata dalla disciplina interna.
Direttiva 1996/92/CE
richiamata dalle ricorrenti come fonte della liberalizzazione del mercato elettrico.
Direttiva 2003/54/CE
richiamata dalle ricorrenti come fonte della liberalizzazione del mercato elettrico.
Direttiva 2009/72/CE
richiamata dalle ricorrenti come fonte della liberalizzazione del mercato elettrico.
Massime di principio
- La violazione dei limiti esterni della giurisdizione non può essere dedotta per contestare la mera interpretazione o applicazione di norme di diritto sostanziale da parte del giudice speciale; occorre invece uno sconfinamento nella funzione giurisdizionale altrui o un rifiuto assoluto di conoscere una materia.
- L'applicazione di una disposizione legislativa secondo un significato ritenuto non conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale: resta una questione di violazione del diritto vigente, non di creazione ex novo di una norma.
- Una sentenza di rigetto della Corte costituzionale non vincola il giudice comune, se non nel senso negativo di non applicare la disposizione nel significato già scrutinato e ritenuto incostituzionale; il contrasto sulla corretta interpretazione resta interno alla giurisdizione ordinaria o speciale.
- Il sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111 Cost. non consente di sostituirsi al giudice di merito o al giudice speciale nella verifica della compatibilità di una disciplina interna con il diritto dell'Unione, quando la censura riguarda solo l'interpretazione già compiuta nel processo e non un vero diniego astratto di giurisdizione.
- Non può essere richiesto in sede di regolamento dei limiti esterni della giurisdizione un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o una disapplicazione della norma interna, se tali attività sarebbero funzionali a correggere errori di diritto non riconducibili a motivi di giurisdizione.
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