Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Un venditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di fatture relative alla vendita di piante di kiwi emesse negli anni 2019 e 2020. Gli intimati avevano proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Treviso. Il Tribunale di Pordenone, in sede di opposizione, aveva accolto l’eccezione e revocato il decreto, ritenendo radicata la competenza a Treviso sia in base al foro del convenuto, sia al forum contractus, sia al forum destinatae solutionis, applicando per il luogo del pagamento l’art. 1182, comma 4, c.c. Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo: 1) violazione degli artt. 1182 e 1498, comma 3, c.c., perché per il prezzo della vendita di cosa già consegnata, in assenza di diversa pattuizione, il luogo del pagamento va individuato secondo la norma speciale della vendita e non secondo la disciplina generale delle obbligazioni; 2) violazione degli artt. 20, 38 e 633 c.p.c., perché l’eccezione di incompetenza non avrebbe investito il luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna; 3) violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c. per asserita incompletezza dell’eccezione territoriale rispetto alla residenza e al domicilio di tutti i convenuti in ipotesi di cumulo soggettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, perché il provvedimento reso in opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara l’incompetenza del giudice monitorio è impugnabile solo con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. Ha accolto il primo motivo, affermando che, nella domanda di pagamento del prezzo di una compravendita di beni mobili già consegnati e in assenza di pattuizione espressa sul luogo di pagamento, ai fini del forum destinatae solutionis si applica la regola speciale dell’art. 1498, comma 3, c.c., con luogo del pagamento coincidente col domicilio del venditore-creditore, e non la disciplina generale dell’art. 1182 c.c. L’accoglimento di tale motivo ha reso superfluo l’esame degli altri due. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata in punto di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Pordenone, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge; il tribunale competente provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il provvedimento che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza del giudice monitorio è impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza.
art. 50 c.p.c.
Dopo la declaratoria di competenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice ritenuto competente nel termine di legge.
art. 115 c.p.c.
La circostanza non specificamente contestata può essere considerata ammessa.
art. 1182 c.c.
La Corte esclude la sua applicazione come criterio prioritario per individuare il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita di beni mobili già consegnati, quando operi la disciplina speciale dell’art. 1498 c.c.
art. 1498 c.c.
Per il pagamento del prezzo della compravendita di beni mobili, in mancanza di diversa pattuizione e quando il pagamento non sia contestuale alla consegna, il luogo di adempimento coincide con il domicilio del venditore-creditore.
art. 19 c.p.c.
Richiamato come foro del convenuto ai fini dell’individuazione della competenza territoriale.
art. 20 c.p.c.
Richiamato per il foro facoltativo dell’obbligazione, sia in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta sia al luogo di adempimento.
art. 38 c.p.c.
Richiamato per le modalità e i limiti dell’eccezione di incompetenza territoriale.
art. 633 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto integra una decisione solo sulla competenza e va impugnata con regolamento necessario di competenza.
- Per la domanda di pagamento del prezzo della vendita di beni mobili già consegnati, il forum destinatae solutionis va determinato applicando la disciplina speciale dell’art. 1498 c.c.; in assenza di pattuizione espressa e se il pagamento non era contestuale alla consegna, il luogo dell’adempimento coincide con il domicilio del venditore-creditore.
- Quando una norma speciale disciplina il luogo di pagamento di un’obbligazione tipica, tale disciplina prevale sulla regola generale dell’art. 1182 c.c. ai fini della competenza territoriale.
- Se il motivo accolto è decisivo per la competenza, l’esame degli ulteriori motivi diventa superfluo.
- Dichiarata la competenza di un diverso ufficio giudiziario, il processo deve essere riassunto davanti al giudice competente nel termine di legge, che provvederà anche sulle spese del giudizio di competenza.
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