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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13803/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2011 di una contribuente residente nel c.d. "cratere sismico" abruzzese. La contribuente aveva esposto in dichiarazione un credito IRPEF 2010, collegato ad acconti non versati perché sospesi per effetto della disciplina emergenziale emanata dopo il sisma del 2009. L'Ufficio, ritenendo che gli acconti sospesi potessero essere considerati solo nei limiti dell'imposta dovuta a saldo e non potessero generare un credito/rimborso pieno, aveva iscritto a ruolo la somma di euro 66.952,96. I giudici di merito avevano annullato la cartella, ritenendo che l'Amministrazione avesse svolto una valutazione giuridica non consentita in sede di controllo automatico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina emergenziale e delle norme richiamate in rubrica, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente consentito la compensazione dell'eccedenza derivante dagli acconti sospesi con tributi scadenti fuori dal periodo agevolato, con applicazione analogica vietata e in ipotesi di abuso del diritto; (2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio si era limitato a rilevare l'omesso versamento di acconti e che la cartella era legittima perché basata su un mero riscontro cartolare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso l'estinzione del giudizio, perché l'istanza di definizione agevolata depositata dagli eredi si riferiva a una cartella diversa da quella oggetto del giudizio. Nel merito, ha respinto entrambi i motivi: il primo perché la CTR aveva correttamente applicato la disciplina speciale per i residenti nel cratere sismico, ritenendo legittima l'esposizione in dichiarazione del credito derivante dagli acconti sospesi; il secondo perché il controllo automatizzato ex art. 36-bis è limitato a errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili, mentre nella specie era necessaria una valutazione interpretativa del quadro normativo emergenziale e del rapporto tra i provvedimenti direttoriali richiamati, con conseguente inidoneità dello strumento utilizzato dall'Ufficio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole ai contribuenti e condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    il controllo automatizzato è utilizzabile solo per errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili dal mero riscontro cartolare; se occorre un'attività interpretativa o una valutazione giuridica, l'Ufficio deve procedere con accertamento motivato.

  • d.m. Economia e Finanze 9 aprile 2009

    ha sospeso i termini di versamento per i soggetti colpiti dal sisma, quale primo segmento della disciplina emergenziale.

  • O.P.C.M. n. 3780/2009

    ha disciplinato la sospensione dei versamenti per i residenti nel c.d. cratere sismico fino al 30 novembre 2009.

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 78/2009

    ha previsto la ripresa dei versamenti e rinviato a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia la definizione delle modalità operative.

  • art. 39, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    ha differito al gennaio 2011 la ripresa degli importi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i comuni del cratere, con rateizzazione.

  • art. 33, comma 28, L. n. 183/2011

    ha disposto la ripresa della riscossione dal gennaio 2012 e la riduzione al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o carico oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato dall'Agenzia per censurare una supposta applicazione analogica vietata; la Corte esclude che vi sia stata analogia indebita.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 22 T.U.I.R.

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza un'autonoma ratio decisoria specifica nel testo.

  • artt. 54 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamati nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione nel merito nel testo.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. con modif. dalla L. n. 225/2016

    richiamato in relazione all'istanza di definizione agevolata della lite presentata dagli eredi, ma ritenuto non rilevante perché riferito a una cartella diversa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione può correggere solo errori materiali o di calcolo immediatamente percepibili dalla dichiarazione; se la pretesa richiede di interpretare la disciplina sostanziale applicabile, il recupero non può essere effettuato con cartella da controllo automatizzato ma richiede un accertamento motivato.
  • Quando una normativa emergenziale speciale riconosce benefici fiscali a soggetti individuati in base alla residenza in un'area colpita da eventi calamitosi, non è consentito restringerne l'ambito mediante il richiamo di provvedimenti pensati per una platea diversa, salvo espresso fondamento normativo.
  • Non è configurabile abuso del diritto fiscale quando il contribuente si limita ad applicare il beneficio previsto da una disciplina di favore predisposta dal legislatore per fronteggiare una situazione eccezionale, in assenza di un uso distorto di strumenti giuridici per ottenere un risparmio d'imposta svincolato dalle finalità della norma.
  • L'istanza di definizione agevolata non determina l'estinzione del giudizio se risulta riferita a una pretesa tributaria diversa da quella oggetto del ricorso pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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