Cassazione Civile, Ordinanza n. 13736/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti di un condominio. Il condominio aveva contestato l’entità del credito azionato, deducendo che fossero stati computati importi già versati in acconto e che dovessero operare controcrediti del condominio. Dopo l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., il condominio propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedendo di escludere dal dovuto due somme che assumeva non dovute per intervenuta compensazione legale ex art. 1242 c.c. In cassazione il condominio articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 553 e 617 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di assegnazione sarebbe impugnabile con opposizione agli atti quando assegni somme non dovute; 2) violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. e, in subordine, dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice decurtato una somma già riconosciuta o non contestata come percepita in acconto; 3) violazione dell’art. 1242 c.c. per mancato riconoscimento della compensazione con controcrediti del condominio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto introduttivo non rispettasse il requisito di esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non ricostruiva in modo adeguato né il contenuto dell’originario ricorso in opposizione, né le domande e difese svolte in primo grado, né il thema decidendum effettivo del giudizio oppositivo. La lacunosità dell’esposizione ha impedito alla Corte di scrutinare nel merito le censure, in particolare quella relativa all’asserita impropria utilizzazione dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’ordinanza di assegnazione emessa nell’espropriazione presso terzi non consente, di regola, di contestare con opposizione agli atti esecutivi il diritto di procedere ad esecuzione quanto alla sua esistenza o entità, salvo casi eccezionali.
L’opposizione agli atti esecutivi è rimedio per vizi propri dell’atto, ma non può essere utilizzata per contestare in via generale l’an o il quantum del credito già azionato, se non nei casi eccezionali richiamati dalla giurisprudenza.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale; la sua mancanza determina inammissibilità perché impedisce alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure processuali dedotte, ma la Corte non entra nel merito per la previa inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro delle doglianze di violazione di legge sostanziale, ma non viene esaminato per la preclusione derivante dal difetto del requisito espositivo.
Invocato dal ricorrente in tema di confessione, ma non scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente in tema di confessione giudiziale, ma non scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato in relazione alla mancata considerazione di fatti non contestati, ma non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione legale; la Corte non decide sulla sua applicazione concreta perché il ricorso è inammissibile.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
Richiamati per il dovere del giudice di assicurare sollecita definizione del processo ed evitare attività processuali superflue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione chiara e completa, ancorché sintetica, dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è delimitato dai motivi dedotti con l’atto introduttivo della fase oppositiva; non sono ammissibili motivi nuovi rispetto a quelli originariamente formulati.
- L’opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata, salvo ipotesi eccezionali, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione nella sua esistenza o nel suo ammontare, poiché tale contestazione attiene normalmente al merito del credito e non al vizio proprio dell’atto esecutivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale assorbente, la Corte non può esaminare questioni ulteriori sulla regolarità del contraddittorio o disporre rinvii inutili, se l’esito è ormai coperto da giudicato processuale.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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