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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13745/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEG, IVA e IRAP, oltre sanzioni, nei confronti di una cooperativa edilizia, in relazione all'anno d'imposta 1998, sul presupposto della perdita del requisito della mutualità prevalente perché gli immobili costruiti sarebbero stati ceduti a terzi anziché ai soci. L'atto fu notificato al curatore fallimentare della società, nel frattempo fallita, e all'amministratore ritenuto autore delle violazioni. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto solo quanto alle sanzioni. In appello, la CTR ritenne legittimato il contribuente a impugnare l'avviso e reputò non provata la cancellazione d'ufficio della cooperativa dal Registro prefettizio, fondamento dell'atto impositivo. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla ricusazione del giudice tributario, perché era stata proposta tempestivamente istanza di ricusazione contro un componente del collegio e la causa era stata decisa senza previa definizione di tale istanza; 2) nullità per vizio di costituzione del giudice; 3) difetto originario di interesse ad agire del contribuente e quindi inammissibilità dell'appello; 4) decisione su domanda nuova proposta solo in appello; 5) violazione di norme tributarie sostanziali e sanzionatorie relative al regime agevolato delle cooperative edilizie, agli accertamenti IVA e alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 546/1992, la ricusazione del giudice tributario segue le regole del codice di procedura civile e, in particolare, sospende il processo; durante tale sospensione non possono compiersi atti del procedimento né emettersi sentenze. Poiché la ricusazione era stata proposta prima dell'udienza e il giudizio era stato comunque deciso senza attendere la definizione dell'istanza, la pronuncia della CTR è stata dichiarata nulla. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 546/1992

    L'astensione e la ricusazione del giudice tributario sono disciplinate, per quanto applicabili, dalle norme del codice di procedura civile.

  • art. 52 c.p.c.

    la ricusazione sospende il processo

    La proposizione dell'istanza di ricusazione determina la sospensione del processo fino alla decisione sulla stessa, che va adottata senza la partecipazione del giudice ricusato.

  • art. 298 c.p.c.

    Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento; la decisione emessa in tale periodo è nulla.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La violazione del divieto di compiere atti processuali durante la sospensione comporta la nullità della pronuncia.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'interesse ad agire del contribuente.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla titolarità dell'azione e all'interesse ad agire.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo relativo al divieto di domande nuove in appello.

  • art. 12 d.P.R. n. 601/1973

    Richiamato nel motivo relativo al regime fiscale agevolato per le cooperative ai fini delle imposte dirette.

  • art. 3, commi 2, 3 e 4, D.L. n. 90/1990 conv. in L. n. 165/1990

    Richiamato nel motivo relativo alle agevolazioni IVA per le cessioni di abitazioni ai soci delle cooperative edilizie.

  • art. 1, comma 3, D.L. n. 417/1991 conv. in L. n. 66/1992

    Richiamato nel motivo relativo alle agevolazioni IVA per le cessioni di abitazioni ai soci delle cooperative edilizie.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla rettifica delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo relativo ai poteri di accertamento in materia IVA.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per la sanzione da dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per la sanzione relativa all'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per la sanzione per dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta.

  • art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per la sanzione per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili.

  • art. 327 c.p.c. previgente

    Nel regime transitorio applicabile al giudizio, si applica il termine lungo annuale di impugnazione.

  • art. 58, comma 10, l. n. 69/2009

    Per i giudizi instaurati anteriormente alla data indicata dalla norma transitoria continua ad applicarsi il regime previgente del termine lungo.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69/2009

    Richiamato nel coordinamento del regime transitorio dei termini di impugnazione.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    Richiamata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, come modificata dalla normativa successiva.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014

    Richiamato per la durata della sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei motivi di nullità della sentenza e del vizio di costituzione del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo con cui sono state denunciate violazioni di legge sostanziale e tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la ricusazione del giudice è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile e determina la sospensione del processo fino alla decisione sull'istanza.
  • Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento né pronunciata la sentenza; la decisione resa in violazione di tale divieto è nulla.
  • La decisione sull'istanza di ricusazione deve essere assunta senza la partecipazione del giudice ricusato, secondo la disciplina speciale richiamata dal processo tributario.
  • Quando un primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Nel regime transitorio dei giudizi instaurati prima della riforma del 2009, ai fini della tempestività dell'impugnazione continua ad applicarsi il termine lungo annuale del previgente art. 327 c.p.c., con computo della sospensione feriale dei termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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