Cassazione Civile, Ordinanza n. 13743/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due privati avevano agito contro il Ministero chiedendo il risarcimento dei danni subiti, a loro dire, per l’alluvione del fiume Tronto del 1992, che sarebbe stata causata da una colposa errata progettazione degli argini imputabile a un funzionario del provveditorato delle opere pubbliche, organo ministeriale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il diritto; il giudice d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile la prescrizione decennale del credito risarcitorio, in quanto il fatto integrava un reato colposo punito, ratione temporis, con prescrizione decennale, e facendo decorrere il termine dal momento in cui i danneggiati potevano, con l’ordinaria diligenza, conoscere la causa del danno e la sua riferibilità a terzi. In cassazione i ricorrenti hanno proposto un solo motivo, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata da entrambi i ricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Sul regime delle spese ha rilevato che l’atto di rinuncia non era sottoscritto dall’Avvocatura dello Stato, sicché mancava l’accettazione della controparte; per tale ragione ha condannato i rinuncianti alla rifusione delle spese di legittimità in favore del Ministero. La rinuncia ha escluso la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
richiamato dal giudice di merito per individuare la prescrizione del reato colposo come parametro per la prescrizione del credito risarcitorio
art. 426 c.p.
il fatto illecito è stato ritenuto dal giudice d’appello sussumibile nella fattispecie di reato colposo richiamata
art. 2947 c.c.
in presenza di un fatto costituente reato, il credito risarcitorio è soggetto alla prescrizione penale più lunga applicabile al reato
art. 380 bis c.p.c.
è stato il modello procedurale richiamato per la proposta della Prima Presidente e per la definizione accelerata del ricorso
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito della motivazione
art. 96, quarto comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso ha escluso la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla norma
art. 391 c.p.c.
norma implicata dalla disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione e delle sue conseguenze processuali
Massime di principio
- Se, prima della decisione, tutti i ricorrenti rinunciano al ricorso per cassazione, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- La rinuncia al ricorso esclude la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., ma non impedisce la condanna alle spese se manca l’accettazione della controparte.
- Nel caso di domanda risarcitoria fondata su fatto illecito che integri gli estremi di un reato, la prescrizione del diritto risarcitorio segue il termine più lungo previsto per il reato ai sensi dell’art. 2947 c.c.; il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, possa conoscere la causa del danno e la sua riferibilità a un terzo.
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