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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13742/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un consorzio industriale era stato condannato in appello a pagare al consorzio gestore del servizio idrico una somma a titolo di costi sociali, perdite di esercizio e interessi, oltre a una ulteriore somma richiesta per rideterminazione tariffaria relativa ad alcune annualità. La Corte d'appello aveva ritenuto provata l'adesione del primo consorzio al consorzio idrico sulla base dello statuto del consorzio gestore e di varie deliberazioni mai impugnate, nelle quali era intervenuto con voto favorevole il delegato del consorzio industriale, reputando sufficiente tale materiale probatorio e richiamando l'idea del contratto aperto. Aveva però negato la domanda relativa alla rideterminazione tariffaria, ritenendo mancante la prova di un contratto scritto di somministrazione, necessario per la forma ad substantiam. Nel ricorso principale, il consorzio industriale ha denunciato violazione di legge sostenendo che l'adesione a un consorzio di tal fatta richiedeva necessariamente la forma scritta ad substantiam e non poteva essere desunta da fatti concludenti o presunzioni, essendo errato il richiamo alla giurisprudenza sui consorzi atipici. Nel ricorso incidentale, il consorzio idrico ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso la prova scritta del rapporto di somministrazione, sostenendo che l'adeguamento tariffario era imposto da determinazioni pubbliche di settore e non necessitava di una diversa pattuizione scritta tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio per cui l'adesione a un consorzio disciplinato dagli artt. 2602 e ss. c.c. richiede la forma prescritta per il contratto originario, cioè la forma scritta ex art. 2603 c.c. Ha inoltre confermato che il singolo contratto di utenza relativo al servizio di erogazione dell'acqua, quando il gestore è soggetto tenuto alla forma scritta, deve essere provato per iscritto a pena di nullità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale in relazione alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 1350 c.c.

    invocato dal ricorrente principale per sostenere la necessità della forma scritta ad substantiam

  • art. 2602 c.c.

    richiamato per individuare il consorzio disciplinato dal codice civile tra imprenditori

  • art. 2603 c.c.

    ritenuto dalla Corte norma che impone la forma scritta per il contratto di consorzio, con conseguente necessità che anche l'adesione del nuovo partecipante avvenga con la stessa forma

  • art. 2607 c.c.

    citato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sui consorzi, senza autonoma elaborazione decisoria

  • art. 2727 c.c.

    citato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, ma escluso come base sufficiente per provare l'adesione in presenza del requisito di forma scritta

  • art. 2729 c.c.

    citato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici, ritenute non idonee a sostituire la forma prescritta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale

Massime di principio

  • L'adesione di un nuovo soggetto a un consorzio disciplinato dagli artt. 2602 e ss. c.c. integra una modificazione soggettiva del contratto originario e deve rispettare la stessa forma prescritta per quest'ultimo; se la forma è scritta ad substantiam, l'ingresso del nuovo aderente non può essere provato validamente con comportamenti concludenti o semplici presunzioni.
  • La disciplina dei consorzi atipici non è automaticamente estensibile ai consorzi tipici tra imprenditori: il principio di libertà della forma vale per fattispecie diverse da quelle regolate dagli artt. 2602 e ss. c.c. e va applicato solo quando sia accertata in concreto la natura atipica del consorzio.
  • Quando il gestore del servizio pubblico di erogazione dell'acqua è soggetto, per la natura pubblicistica della sua attività, agli obblighi di forma previsti per i contratti della pubblica amministrazione, anche i singoli contratti di utenza devono risultare da atto scritto a pena di nullità.
  • La fissazione o l'adeguamento generale delle tariffe da parte delle autorità pubbliche di settore è questione distinta dalla prova del singolo rapporto contrattuale tra gestore e utente: la prima non esonera dal dimostrare con la forma richiesta l'esistenza del contratto specifico su cui si fonda la pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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