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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13735/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni fideiussori di una società debitrice principale per un rilevante importo. Il tribunale, in sede di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo non provato il credito, anche in ragione della nullità di alcune clausole dei contratti sottoscritti dal debitore principale, e rigettava la domanda restitutoria degli opponenti. La banca originaria proponeva appello, ma la corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività della notifica: la sentenza di primo grado era stata notificata alla banca, una prima notifica dell'appello era stata tentata presso un indirizzo del difensore degli appellati, ma i plichi erano stati restituiti per trasferimento del procuratore; la successiva notifica era avvenuta via PEC alcuni giorni dopo. La ricorrente per cassazione censurava la decisione deducendo violazione degli artt. 330, 141 e 325 c.p.c., sostenendo che il termine per riprendere il procedimento notificatorio dovesse decorrere dalla restituzione dei plichi al mittente, e che la rinotifica fosse avvenuta tempestivamente, essendo stata presentata istanza di rinotifica e dovendosi considerare il procedimento notificatorio non interrotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale. La decisione valorizza il principio secondo cui, quando la notificazione di un atto di impugnazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento con immediatezza e con tempestività, entro un tempo non superiore alla metà del termine breve di impugnazione, salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali. Nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto decisivo che l'errore sul domicilio del difensore fosse imputabile alla parte notificante, poiché il difensore era esercitante e iscritto nel circondario del tribunale e il nuovo recapito era agevolmente accertabile con l'ordinaria diligenza; ciò escludeva la sanatoria della tardività e rendeva corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    disciplina la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il difensore; nel caso concreto è stata richiamata per valutare la correttezza della notificazione dell'appello.

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali sulla notificazione per contestare il percorso notificatorio seguito dalla parte appellante.

  • art. 325 c.p.c.

    assunto come parametro temporale per stabilire il termine breve di impugnazione e, in via correlata, il limite massimo di tempo per la ripresa del procedimento notificatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto di impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio immediatamente dopo aver appreso l'esito negativo e completarlo con tempestività, non oltre un limite pari alla metà del termine breve di impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • La continuità degli effetti della richiesta originaria di notificazione presuppone che l'errore sul domicilio non sia imputabile alla parte; se il difensore è domiciliato nel circondario del tribunale e il nuovo indirizzo è agevolmente accertabile con l'ordinaria diligenza, l'omissione nella ricerca del recapito è imputabile al notificante.
  • L'eventuale presentazione di un'istanza al giudice per ottenere la rinotifica o la riapertura dei termini non sospende né proroga, di per sé, l'onere della parte di riprendere autonomamente e tempestivamente il procedimento notificatorio.
  • Ai fini della tempestività della rinnovazione della notificazione occorre distinguere tra errore imputabile e non imputabile: nel primo caso l'impugnazione è tempestiva solo se la nuova notifica interviene entro il termine per impugnare; nel secondo caso gli effetti possono retroagire alla data di iniziale riattivazione del procedimento, purché questa sia immediata e tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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