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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11218/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, contestando ai soci di una società immobiliare e al legale rappresentante un'operazione ritenuta abusiva/elusiva: costituzione della società, acquisto di un terreno, costruzione di un immobile adibito a studio dentistico del socio professionista e successiva locazione dell'immobile al medesimo, con asseriti vantaggi fiscali indebiti sia per le imposte dirette sia per l'IVA. La società e i soci avevano impugnato gli avvisi; in appello erano state accolte solo le doglianze sulle sanzioni, ritenute non applicabili. In Cassazione l'Agenzia deduceva la falsa applicazione delle norme che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni in caso di abuso del diritto, sostenendo che il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni elusive dovesse applicarsi anche alle condotte abusive. I contribuenti proponevano ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, nullità/inesistenza della notifica degli avvisi, difetto di contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione degli atti impositivi, omessa valutazione di circostanze fattuali e erronea esclusione dell'inerenza di un acquisto di attrezzatura odontoiatrica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso introduttivo dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità, compensando le spese dei gradi di merito per la novità delle questioni trattate. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi incidentali: la notifica era al più nulla ma sanata dal raggiungimento dello scopo; il contraddittorio endoprocedimentale era stato svolto sui medesimi fatti poi contestati; gli avvisi erano adeguatamente motivati; le ulteriori censure sul merito erano inammissibili, anche per il limite della doppia conforme. Sul motivo principale, la Corte ha affermato che le condotte abusive/elusive possono essere assoggettate alle sanzioni amministrative tributarie previste dall'ordinamento, in presenza del relativo fondamento normativo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, le operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a conseguire vantaggi fiscali possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria e, se ricorrono i presupposti normativi, possono anche comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste per la dichiarazione di un'imposta inferiore o di un credito superiore a quello spettante.
  • La contestazione di abuso del diritto non richiede che l'Ufficio indichi nell'avviso quale diversa e lecita operazione il contribuente avrebbe dovuto compiere; è sufficiente che siano chiaramente esposti i fatti materiali contestati e le ragioni della loro qualificazione fiscale.
  • L'onere di allegare e provare le ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l'operazione incombe sul contribuente; l'Amministrazione deve motivare in modo congruo gli elementi di abuso, ma non è tenuta a dimostrare l'inesistenza di qualunque alternativa lecita.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge è, di regola, viziata da nullità e non da inesistenza; se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, tramite tempestiva impugnazione e pieno esercizio del diritto di difesa, il vizio resta sanato.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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