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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11208/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo con riserva avviata da una società in liquidazione, poi sfociata in un concordato liquidatorio con piano strutturato come cessio bonorum. Durante la procedura alcuni creditori avevano chiesto il fallimento; il tribunale, dopo la votazione favorevole dei creditori, aveva però revocato l'ammissione al concordato e dichiarato il fallimento della società, ritenendo il piano inidoneo a realizzare la causa concreta dell'istituto e affetto da carenze informative e giuridiche. La corte d'appello aveva confermato il diniego di omologa e la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando, tra l'altro, l'omessa informazione ai creditori su elementi rilevanti, l'inesigibilità di alcuni crediti indicati come attivi, l'impossibilità giuridica di un riscatto anticipato di un immobile in leasing, la mancata compiuta indicazione di debiti fiscali e previdenziali, la presenza di operazioni potenzialmente revocabili non menzionate nel piano, la durata eccessiva del piano e la creazione asseritamente artificiosa di una classe di creditori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 180 l.fall. per avere il tribunale e la corte d'appello ecceduto i limiti del controllo giudiziale, sconfinando nella valutazione di fattibilità economica nonostante l'approvazione dei creditori; 2) violazione degli artt. 160, 173 e 180 l.fall. per avere attribuito rilievo decettivo a omissioni informative che, secondo i ricorrenti, sarebbero state superate dalla relazione del commissario e dal voto favorevole; 3) violazione degli artt. 160, 180 e 186-bis l.fall. in relazione all'asserita necessità dell'attestazione ex art. 186-bis per il riscatto dell'immobile in leasing; 4) violazione degli artt. 160 e 180 l.fall. per il giudizio sulla durata eccessiva del piano; 5) violazione degli artt. 160 e 180 l.fall. per la censura sulla suddivisione del ceto creditorio in classi; 6) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita nullità della sentenza di primo grado dichiarativa di fallimento per motivazione mancante; 7) violazione degli artt. 6 e 16 l.fall. per difetto di legittimazione delle società istanti a chiedere il fallimento, per mancata prova dei loro crediti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale si era attenuta ai principi consolidati sul controllo giudiziale in sede di omologa, limitandosi a verificare completezza e regolarità della documentazione, fattibilità giuridica e idoneità della proposta a soddisfare la causa concreta del concordato, senza sindacare la convenienza economica; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto per difetto di interesse, essendo sufficiente a sorreggere la decisione la ratio relativa alla manifesta inettitudine del piano a garantire anche un soddisfacimento minimale dei chirografari; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché, anche se sussistesse un vizio motivazionale della sentenza di fallimento, la corte d'appello aveva comunque deciso nel merito senza necessità di rimessione; ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, sia perché non censurava integralmente tutte le rationes della decisione sul punto, sia perché la legittimazione a chiedere il fallimento richiede solo un accertamento incidentale del credito, e la corte di merito aveva congruamente ritenuto provati i crediti dei creditori istanti sulla base della documentazione prodotta e della loro inclusione nell'elenco creditori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, di fatto, la decisione della corte d'appello che aveva respinto il reclamo della società debitrice contro il diniego di omologa del concordato preventivo e la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    la domanda prenotativa è il passaggio iniziale della procedura concordataria, poi seguita dal deposito del piano e della documentazione.

  • art. 172 l.fall.

    la relazione del commissario ha rilevanza nella valutazione del piano e delle informazioni rese ai creditori.

  • art. 173 l.fall.

    il sub-procedimento di revoca può essere aperto in presenza di condotte o omissioni rilevanti, anche coordinandosi con l'adunanza dei creditori.

  • art. 180 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    il tribunale, anche in sede di omologazione, deve verificare la regolarità della documentazione, la fattibilità giuridica e l'idoneità della proposta a soddisfare la causa concreta del concordato, senza valutare la convenienza economica.

  • art. 160 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    la proposta deve essere completa, ragionevole e idonea a consentire un'informazione corretta ai creditori e a realizzare la funzione dell'istituto.

  • art. 186-bis r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    l'attestazione prevista per il concordato con continuità non è richiesta per operazioni che non rientrano in tale schema; nel caso esaminato il suo richiamo è stato ritenuto non decisivo rispetto alla diversa natura liquidatoria della procedura.

  • art. 6 l.fall.

    per l'iniziativa di fallimento da parte del creditore non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione dell'istante.

  • art. 16 l.fall.

    la legittimazione degli istanti a chiedere il fallimento può essere verificata incidenter tantum sulla base degli elementi documentali prodotti.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di nullità per motivazione mancante è inammissibile se il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito e non ricorrono ipotesi di rimessione al primo giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione; non sussiste interesse a far valere in cassazione la mancata declaratoria di nullità quando il giudice d'appello ha deciso nel merito senza pregiudizio per la parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sui fatti è limitato al vizio di motivazione nei ristretti limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato, il controllo del tribunale non si limita alla verifica formale: deve comprendere la completezza e regolarità della documentazione, la fattibilità giuridica della proposta e la sua idoneità a realizzare la causa concreta della procedura, cioè un soddisfacimento, sia pure minimale, dei creditori.
  • Il giudice non può sostituirsi ai creditori nella valutazione di convenienza economica della proposta, ma può negare l'omologa se la proposta è prima facie inidonea a consentire un qualunque soddisfacimento dei creditori chirografari o se il piano è giuridicamente ineseguibile.
  • L'approvazione del concordato da parte dei creditori non preclude il controllo giudiziale sulla correttezza e completezza dell'informazione fornita, sulla coerenza del piano e sulla sua fattibilità giuridica.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; l'infondatezza o inammissibilità di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure dirette solo alle altre.
  • Ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del creditore, non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato con sentenza o titolo esecutivo: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice sulla base degli elementi documentali disponibili.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la corte territoriale ha già esaminato compiutamente gli elementi di fatto rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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