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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11199/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (esattore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione tardiva al passivo di due procedure fallimentari per crediti tributari da IVA e IRAP. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la società concessionaria della riscossione otteneva invece l’ammissione al passivo dopo aver ridotto l’importo richiesto, perché una sentenza tributaria passata in giudicato aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento e rideterminato alcuni presupposti imponibili. La curatela ricorreva per cassazione sostenendo che, dopo l’accoglimento parziale del ricorso tributario, la precedente iscrizione a ruolo non sarebbe più stata utilizzabile e sarebbe stato necessario un nuovo ruolo, una nuova cartella di pagamento e una nuova prova della pretesa da parte dell’agente della riscossione o dell’Amministrazione finanziaria; denunciava quindi violazione delle norme sul ruolo e sulla motivazione degli atti tributari, nonché dell’art. 2697 c.c., assumendo che il creditore non avesse provato correttamente l’esatto quantum del credito insinuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario, non è necessario che il credito sia assistito da un nuovo ruolo o da una nuova cartella di pagamento quando la pretesa sia già fondata su una sentenza tributaria irrevocabile che ha definito esistenza e consistenza del tributo. Ha inoltre osservato che il giudicato endofallimentare è recessivo rispetto al giudicato formatosi sul rapporto sostanziale in sede tributaria e che le eventuali contestazioni sul minore importo derivante dalla rideterminazione devono essere fatte valere specificamente dalla curatela, anche in sede di riparto. Per questo il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla formazione del ruolo e alla riscossione, ma la Corte non ne ha tratto un principio favorevole al ricorso.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato dalla ricorrente quanto alla motivazione degli atti tributari; non è stato ritenuto ostativo all’ammissione del credito sulla base del giudicato tributario.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la chiarezza degli atti amministrativi di rideterminazione del credito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che gravasse sull’agente della riscossione un ulteriore onere probatorio nel senso prospettato dalla curatela, valorizzando invece il giudicato tributario e la necessità di contestazione specifica del quantum.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi nel processo tributario sul rapporto sostanziale prevale rispetto al giudicato endofallimentare formatosi nello stato passivo.

  • art. 56 l.fall.

    Richiamato per affermare la rilevanza della compensazione, anche parziale, tra crediti reciproci e per chiarire che la riduzione del debito tributario può essere fatta valere in sede di riparto.

  • art. 372 c.p.c.

    È ammesso il deposito in cassazione di documenti funzionali a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno tra le parti sostanziali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposto l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo di un credito tributario, la pretesa dell’ente impositore o del concessionario della riscossione può essere sorretta anche dal solo giudicato tributario che abbia definito esistenza e misura del tributo, senza necessità che sia prodotto un nuovo ruolo o una nuova cartella di pagamento.
  • Il giudicato endofallimentare sullo stato passivo opera solo all’interno della procedura concorsuale ed è cedevole rispetto al giudicato formatosi sul medesimo rapporto sostanziale in sede di cognizione ordinaria o tributaria.
  • Quando il quantum del credito tributario sia stato rideterminato dal giudice tributario, l’eventuale contestazione della minore o diversa quantificazione deve essere dedotta in modo specifico dalla parte opponente, non potendo il giudice fallimentare sostituirsi al giudice tributario nella verifica del merito della pretesa fiscale.
  • In presenza di una sentenza tributaria irrevocabile che ridetermini i presupposti imponibili, il titolo esecutivo rilevante ai fini della riscossione e dell’insinuazione al passivo è la decisione giudiziale, e la precedente iscrizione a ruolo perde rilevanza nella parte incompatibile con il giudicato.
  • L’ammissione al passivo di un credito tributario non richiede, come condizione necessaria, la prova dell’intera sequenza amministrativa di formazione del ruolo e notificazione della cartella, se il credito sia comunque fondato su un titolo giudiziale definitivo.
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Come è indicizzato

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