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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11207/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto della corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro il diniego di omologazione del concordato preventivo. Nel merito della controversia, il diniego era stato fondato sull'art. 173 l. fall. per la ritenuta esistenza di atti di frode: in particolare, sarebbe stata omessa nei documenti di concordato l'effettiva riconducibilità di una debitrice terza ai soci della proponente, circostanza emersa solo dagli accertamenti del commissario giudiziale dopo segnalazione anonima. Secondo la corte territoriale, tale omissione avrebbe inciso sul consenso informato dei creditori, soprattutto perché il credito verso detta società terza era stato drasticamente ridotto nella proposta concordataria senza adeguato riscontro oggettivo. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 173 l. fall., sostenendo che l'omessa esposizione dei rapporti con la terza debitrice non integrasse atto di frode e non avesse leso il consenso informato, poiché sarebbero stati comunque rappresentati i fatti rilevanti per la recuperabilità del credito; con il secondo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che la società debitrice era stata nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale e che la procedura fallimentare si era poi chiusa per liquidazione dell'attivo. In applicazione del principio secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende inammissibili le impugnazioni contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, improcedibile il separato giudizio di omologazione, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; inoltre è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 l. fall.

    È la norma invocata per il diniego di omologazione del concordato in presenza di atti di frode; la ricorrente ne contestava l'applicazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 179, comma 2, l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'avviso del commissario giudiziale avrebbe comunque consentito ai creditori una valutazione informata.

  • art. 18 l. fall.

    Richiamato dalla Corte nel principio secondo cui l'eventuale giudizio di reclamo contro il fallimento assorbe la controversia sulla crisi dell'impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore rende improcedibile il giudizio di omologazione del concordato preventivo e inammissibili le impugnazioni contro il diniego di omologazione, perché la procedura fallimentare assorbe la regolazione della crisi dell'impresa.
  • Il giudicato sul fallimento preclude la prosecuzione del concordato preventivo, con conseguente arresto delle impugnazioni che abbiano ad oggetto il solo diniego di omologazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenienze processuali, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti avverso la qualificazione di atti di frode o altri vizi del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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