Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La proprietaria dell'immobile aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società conduttrice, chiedendo l'ammissione in prededuzione di un credito di euro 146.600 a titolo di indennizzo ex art. 1591 c.c., assumendo che, dopo il recesso comunicato dal curatore, l'immobile non fosse stato effettivamente riconsegnato perché ancora occupato da mobili e documenti della massa fallimentare. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo invece che i locali fossero nella disponibilità della locatrice, la quale li utilizzava, e che la presenza di alcuni beni del fallimento non impedisse l'effettiva utilizzazione del bene. Con il ricorso per cassazione la locatrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1590 c.c. e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la riconsegna non può coincidere con la mera traditio delle chiavi ma richiede la prova dell'effettiva e incondizionata immissione dell'immobile, libero da cose, nella sfera di disponibilità del locatore; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 99, comma 11, l.fall., per asserita motivazione inesistente, contraddittoria e incomprensibile, poiché il Tribunale avrebbe valorizzato corrispondenza del 2014 per desumerne il disinteresse della locatrice rispetto a un recesso risalente a due anni prima; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella distanza temporale tra il recesso del curatore (24/07/2012) e l'attivazione della locatrice per la liberazione dell'immobile dagli arredi rimasti (01/08/2014).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito, il quale aveva ritenuto provata, sulla base di elementi presuntivi, la piena disponibilità dei locali da parte della locatrice nonostante la presenza di alcuni beni della fallita. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione del decreto impugnato era esistente, lineare e comprensibile. Ha dichiarato manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché la circostanza temporale denunciata era stata in realtà considerata dal Tribunale, il quale ne aveva tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dalla ricorrente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1590 c.c.
L'obbligo di restituzione del conduttore permane finché il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da poterne fare uso secondo la sua destinazione.
art. 1591 c.c.
La responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione permane sino all'esatto adempimento dell'obbligazione di riconsegna dell'immobile.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del decreto, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o incomprensibile.
art. 99, comma 11, l.fall.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità del decreto, ma il vizio è stato escluso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di locazione, l'obbligo di restituzione del conduttore non si esaurisce nella consegna formale delle chiavi, ma richiede che il locatore riacquisti la concreta disponibilità del bene in condizioni tali da poterne fare uso secondo la sua destinazione; la permanenza di beni del conduttore può integrare inadempimento solo se impedisce tale effettiva disponibilità.
- La responsabilità da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. permane fino all'esatto adempimento dell'obbligo di rilascio, ma la sua applicazione presuppone un accertamento in fatto sulla reale indisponibilità dell'immobile per il locatore.
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione impugnata presenta una ratio logica, esistente e comprensibile; non è sufficiente che la parte ne contesti la conclusione o preferisca una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando la circostanza dedotta è stata in realtà considerata dal giudice di merito, ancorché valorizzata in modo diverso da quello invocato dalla parte ricorrente.
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