Cassazione Civile, Ordinanza n. 11210/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67 l.fall., due pagamenti eseguiti in favore di una società fornitrice nel semestre anteriore all'apertura della procedura, per complessivi euro 19.864,80, relativi a fatture per servizi resi presso un albergo. La società convenuta si è opposta deducendo, da un lato, che i pagamenti erano stati effettuati nei termini d'uso o comunque con un ritardo contenuto rispetto agli accordi intercorsi, e quindi esenti da revocatoria; dall'altro, che al momento dei pagamenti non era conoscibile il dissesto della debitrice, anche perché la crisi della compagnia sarebbe emersa solo successivamente e lo Stato ne deteneva in quel periodo una quota rilevante. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame della procedura, ritenendo provata per presunzioni la scientia decoctionis della beneficiaria dei pagamenti, valorizzando l'ampia risonanza mediatica della crisi della compagnia, le comunicazioni alla Consob e gli interventi normativi culminati nel prestito-ponte, nonché la non occasionalità dei rapporti tra le parti. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice ha denunciato la violazione dell'art. 67, co. 2 e 3, lett. a), l.fall., degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale: ha fondato la prova della conoscenza dell'insolvenza su circostanze successive ai pagamenti o comunque non idonee a dimostrarla; ha trattato lo stato di insolvenza come fatto notorio in modo improprio; non ha distinto tra notorietà successiva e conoscibilità anteriore; ha erroneamente negato l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso, poiché il ritardo di circa 50 giorni sarebbe stato minimo e non anomalo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento della scientia decoctionis compiuto dal giudice di merito fosse una valutazione di fatto, sorretta da motivazione congrua e non affetta da omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre affermato che la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche mediante presunzioni semplici, valorizzando una campagna di stampa nazionale e la non occasionalità dei rapporti tra le parti, purché il giudice selezioni gli indizi rilevanti e li valuti complessivamente in modo concordante. Quanto all'eccezione di esenzione per pagamenti nei termini d'uso, ha osservato che la Corte d'appello aveva congruamente rilevato la tardività dei pagamenti rispetto agli accordi inter partes, sicché non era configurabile la causa di esenzione invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
Per la revocatoria fallimentare dei pagamenti occorre la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo; l'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso opera solo se il pagamento è effettuato secondo gli accordi o l'uso commerciale, circostanza esclusa quando il pagamento risulti tardivo rispetto ai termini pattuiti.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la scientia decoctionis grava sulla procedura che agisce in revocatoria, ma tale prova può essere fornita anche per presunzioni.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono costituire base probatoria per desumere la conoscenza dell'insolvenza da elementi di fatto esterni.
art. 2728 c.c.
Il ragionamento presuntivo deve essere costruito su indizi gravi, precisi e concordanti, apprezzati dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La scelta degli elementi indiziari e la valutazione della loro concordanza costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, se adeguatamente motivati.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la decisione di merito è logicamente motivata.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e degli indizi spetta al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge non possono in realtà chiedere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non consente di sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non meramente apparente.
- La scientia decoctionis può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, valorizzando una complessiva situazione di notorietà della crisi, purché gli indizi siano selezionati e valutati in modo analitico e poi coordinato secondo un ragionamento logico-concordante.
- La risonanza mediatica nazionale della crisi di un'impresa, unitamente ad altri elementi specifici del rapporto tra le parti, può integrare prova presuntiva della conoscenza dell'insolvenza da parte del creditore o fornitore.
- La censura per vizio motivazionale non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa degli elementi probatori, ma deve evidenziare un vero omesso esame di un fatto decisivo o un ragionamento intrinsecamente illogico.
- L'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso presuppone il rispetto dei termini pattuiti o dell'uso commerciale; se il pagamento è tardivo rispetto agli accordi inter partes, l'esenzione non opera.
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