Cassazione Civile, Ordinanza n. 11205/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, trattandosi della sentenza della Corte d'appello e non di quella di primo grado. Non ha provveduto sulle spese per la mancata costituzione del Ministero, rimasto intimato, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della domanda proposta avverso il provvedimento relativo alla sua posizione di straniero richiedente tutela. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 8 CEDU, dell'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione e la mancata valutazione della posizione del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U. immigrazione, come modificato dal D.L. 130/2020. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato che, insieme al ricorso, non era stata depositata copia autentica della sentenza della Corte d'appello impugnata, ma solo copia della sentenza del Tribunale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché assorita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta
Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è requisito necessario a pena di improcedibilità del ricorso; non è sufficiente depositare la sentenza di un diverso grado di giudizio.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non esaminato nel merito.
art. 5, comma 6, T.U. immigrazione
Invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di tutela, ma non esaminato nel merito.
art. 19, comma 1.1, T.U. immigrazione
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata valutazione della sua posizione; la Corte non affronta la questione per la preclusione processuale.
D.L. 130/2020, art. 1, lett. a)
Richiamato come modifica normativa dell'art. 19 T.U. immigrazione, senza scrutinio nel merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con l'eventuale relata di notificazione, è un onere processuale imprescindibile: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- La produzione della decisione di un grado diverso da quello effettivamente impugnato non soddisfa il requisito di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In presenza della declaratoria di improcedibilità, resta fermo l'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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