Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 1974 e 1975, emessa nei confronti dell'originario debitore e notificata all'odierna ricorrente quale erede. In primo grado e in appello erano state esaminate varie doglianze sulla validità della notifica, sulla sottoscrizione della cartella, sulla motivazione dell'atto e sull'asserita rilevanza di un condono. La C.T.R. aveva respinto le censure sulla notifica, sulla sottoscrizione e sulla motivazione, aveva dichiarato inammissibile la doglianza sul condono e aveva accolto solo il motivo relativo alla limitazione della responsabilità dell'erede alla quota ereditaria. In Cassazione la ricorrente principale ha dedotto quattro motivi: 1) inesistenza giuridica della notifica della cartella, sostenendo che anche la notifica diretta a mezzo posta richiedesse gli adempimenti della legge n. 890 del 1982; 2) violazione di legge per mancata sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante dell'agente della riscossione; 3) nullità della cartella per difetto di motivazione; 4) omesso esame e violazione delle norme sul condono, assumendo che la domanda di condono presentata nel giudizio avrebbe imposto la cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale censurando la limitazione del debito all'quota ereditaria, sostenendo che il debito del de cuius, già accertato e coperto da giudicato, dovesse essere portato integralmente in cartella e che la solidarietà originaria non si riflettesse come limite della pretesa verso l'erede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo contrari a un orientamento consolidato: nella notifica diretta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, con conseguente non necessità della relata; inoltre, l'omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l'invalidità quando l'atto sia comunque riferibile all'organo competente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava anche sull'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio derivante dalla motivazione ritenuta insufficiente, profilo non censurato dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di appello aveva anche rilevato l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta sul condono, statuizione rimasta non impugnata. Conseguentemente il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e quindi privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le parti costituite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602
consente la notificazione diretta della cartella a mezzo posta; in tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della legge n. 890 del 1982.
art. 60, comma 1, d.P.R. 29/09/1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa invalidità della notifica, ma non ritenuto decisivo.
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione e sulla notificazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili secondo giurisprudenza consolidata.
artt. 43, 44, 50, 51 e 65 d.lgs. 13/04/1999, n. 112
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne abbia tratto un diverso esito.
artt. 3 e 14 L. 20/11/1982, n. 890
ritenuti non applicabili alla notifica diretta a mezzo posta eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 21-septies L. 07/08/1990, n. 241
invocato per sostenere la nullità/inesistenza della cartella per difetto di sottoscrizione, ma la Corte ha escluso che la mancanza di firma determini invalidità dell'atto.
richiamato in tema di motivazione dell'atto amministrativo.
artt. 7 e 17 L. 27/07/2000, n. 212
richiamati in relazione alla motivazione della cartella.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi di novità.
la spedizione all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto, superabile solo con prova della mancata possibilità incolpevole di prenderne cognizione.
l'accertamento compiuto dall'ufficiale postale sulla consegna è assistito da fede privilegiata.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell'esattore.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la determinazione del debito dell'erede in base alla trasparenza del reddito societario.
art. 68 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato nel ricorso incidentale.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere probatorio.
il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine lungo semestrale.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 32 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
la documentazione prodotta oltre il termine previsto è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
artt. 14, 15 e 16 L. 7/08/1982, n. 516
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'efficacia di una domanda di condono.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta della cartella esattoriale a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982; non è quindi necessaria la relata di notifica o ulteriori formalità proprie di quel diverso procedimento.
- L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina di per sé la nullità o inesistenza se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e il modello legale non prevede la firma.
- La motivazione della cartella che rinvii ad atti presupposti non è nulla quando il contribuente abbia comunque piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e non deduca un concreto pregiudizio derivante dalla asserita carenza motivazionale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, inclusa l'eventuale autonoma statuizione processuale sulla tardività o inammissibilità di documenti o difese.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sicché non può dar luogo alle conseguenze proprie del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione ai fini del contributo unificato.
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