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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 1974 e 1975, emessa nei confronti dell'originario debitore e notificata all'odierna ricorrente quale erede. In primo grado e in appello erano state esaminate varie doglianze sulla validità della notifica, sulla sottoscrizione della cartella, sulla motivazione dell'atto e sull'asserita rilevanza di un condono. La C.T.R. aveva respinto le censure sulla notifica, sulla sottoscrizione e sulla motivazione, aveva dichiarato inammissibile la doglianza sul condono e aveva accolto solo il motivo relativo alla limitazione della responsabilità dell'erede alla quota ereditaria. In Cassazione la ricorrente principale ha dedotto quattro motivi: 1) inesistenza giuridica della notifica della cartella, sostenendo che anche la notifica diretta a mezzo posta richiedesse gli adempimenti della legge n. 890 del 1982; 2) violazione di legge per mancata sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante dell'agente della riscossione; 3) nullità della cartella per difetto di motivazione; 4) omesso esame e violazione delle norme sul condono, assumendo che la domanda di condono presentata nel giudizio avrebbe imposto la cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale censurando la limitazione del debito all'quota ereditaria, sostenendo che il debito del de cuius, già accertato e coperto da giudicato, dovesse essere portato integralmente in cartella e che la solidarietà originaria non si riflettesse come limite della pretesa verso l'erede.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo contrari a un orientamento consolidato: nella notifica diretta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, con conseguente non necessità della relata; inoltre, l'omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l'invalidità quando l'atto sia comunque riferibile all'organo competente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava anche sull'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio derivante dalla motivazione ritenuta insufficiente, profilo non censurato dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di appello aveva anche rilevato l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta sul condono, statuizione rimasta non impugnata. Conseguentemente il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e quindi privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le parti costituite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta della cartella esattoriale a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982; non è quindi necessaria la relata di notifica o ulteriori formalità proprie di quel diverso procedimento.
  • L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina di per sé la nullità o inesistenza se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e il modello legale non prevede la firma.
  • La motivazione della cartella che rinvii ad atti presupposti non è nulla quando il contribuente abbia comunque piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e non deduca un concreto pregiudizio derivante dalla asserita carenza motivazionale.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, inclusa l'eventuale autonoma statuizione processuale sulla tardività o inammissibilità di documenti o difese.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sicché non può dar luogo alle conseguenze proprie del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione ai fini del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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