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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in giudizio contro il debitore e contro la moglie di questi per ottenere la revoca di un atto di vendita immobiliare compiuto dal primo in favore della seconda, assumendo che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale su un credito di importo molto elevato. Nel primo giudizio il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.; poiché la rinnovazione non era stata eseguita, il giudizio era stato dichiarato estinto. La società aveva quindi notificato una nuova citazione, e il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria. In appello, però, la decisione era stata riformata sul presupposto che la mancata sanatoria della citazione nulla aveva impedito non solo gli effetti processuali, ma anche l'effetto sostanziale dell'interruzione della prescrizione del diritto potestativo esercitato con l'azione revocatoria, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. e dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, era idonea anche una citazione nulla non sanata, purché contenga la manifestazione della volontà del creditore di far valere o tutelare la propria pretesa. La resistente eccepiva inoltre che la questione non fosse stata utilmente riproposta in appello, ma la Corte osservava che si trattava comunque di eccezione rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che una domanda giudiziale contenuta in un atto di citazione, pur se invalida e dunque inidonea a produrre effetti processuali, può comunque valere come atto di costituzione in mora e quindi interrompere la prescrizione, quando dal suo contenuto o dai risultati cui è rivolta emerga la richiesta di adempimento o la volontà di esercitare il diritto. Ha distinto questa ipotesi dalla nullità della notificazione, che attiene invece alla mancata idonea portata della domanda nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha precisato che tale principio vale anche per l'azione revocatoria, pur essendo un diritto potestativo esercitabile solo con domanda giudiziale: se la citazione è nulla per un vizio formale che non incide sull'espressione processuale della volontà di esercitare il diritto, l'effetto interruttivo non viene meno. Ha inoltre rilevato che l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale può interrompere la prescrizione; anche un atto di citazione invalido può avere efficacia interruttiva se manifesta la volontà di far valere il diritto o di chiedere l'adempimento

  • art. 1219 c.c.

    la citazione nulla può valere come costituzione in mora del debitore, con efficacia interruttiva della prescrizione, quando contenga una richiesta creditoria riconoscibile

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto di citazione per vizio formale non esclude di per sé l'effetto sostanziale interruttivo della prescrizione, se non incide sulla manifestazione della volontà processuale

  • art. 163 n. 7 c.p.c.

    la mancanza dell'avvertimento previsto dalla norma integra il vizio formale della citazione considerato nel caso concreto

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 2722 c.c.

    non citato

  • art. 2901 c.c.

    non espressamente indicato nel testo, ma l'azione trattata è la revocatoria dell'atto dispositivo

  • art. 360 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • Cass., Sez. U., 27/07/2005, n. 15661

    l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio

  • Cass. 08/01/2020, n. 124

    un atto processuale invalido può valere come costituzione in mora e interrompere la prescrizione se contiene richiesta di adempimento

  • Cass. 14/06/2007, n. 13966

    richiamata per il medesimo principio sull'efficacia interruttiva della domanda invalida

  • Cass. 07/08/1989, n. 3616

    richiamata per il medesimo principio sull'efficacia interruttiva della domanda invalida

  • Cass. 12/07/2018, n. 18485

    la nullità della notificazione della citazione è distinta dalla nullità dell'atto e riguarda la conoscibilità della richiesta da parte del debitore

  • Cass. 26/07/2012, n. 13302

    per l'azione revocatoria, quale diritto potestativo, la prescrizione si interrompe solo con la domanda giudiziale

  • Cass. 17/03/2017, n. 6974

    conferma che l'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria deriva dalla domanda giudiziale

  • Cass. 30/07/2021, n. 21929

    in materia contigua, è stata ribadita l'idoneità interruttiva della citazione nulla per vizio dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.

  • Cass. 05/08/2013, n. 18602

    l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello

  • Cass. 30/06/2015, n. 13335

    l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello

  • Cass. 07/06/2018, n. 14755

    l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello

  • Cass. 10/10/2019, n. 25434

    l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello

Massime di principio

  • La domanda giudiziale contenuta in un atto di citazione nullo o invalido può avere efficacia interruttiva della prescrizione, purché dal suo contenuto emerga in modo univoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto o di chiedere l'adempimento.
  • La nullità dell'atto di citazione va distinta dalla nullità della notificazione: la prima attiene al contenuto formale dell'atto, la seconda alla sua idoneità a portare la pretesa nella sfera di conoscibilità del destinatario; solo la seconda incide direttamente sulla conoscenza della richiesta creditoria.
  • Anche nei casi in cui il diritto azionato sia di natura potestativa e richieda necessariamente la proposizione della domanda giudiziale, un vizio formale della citazione che non elimini la manifestazione processuale della volontà di esercitare il diritto non fa venire meno l'effetto interruttivo della prescrizione.
  • L'eccezione di prescrizione può essere qualificata come eccezione in senso lato e, perciò, è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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