Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società ricorrente aveva agito in giudizio contro il debitore e contro la moglie di questi per ottenere la revoca di un atto di vendita immobiliare compiuto dal primo in favore della seconda, assumendo che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale su un credito di importo molto elevato. Nel primo giudizio il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.; poiché la rinnovazione non era stata eseguita, il giudizio era stato dichiarato estinto. La società aveva quindi notificato una nuova citazione, e il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria. In appello, però, la decisione era stata riformata sul presupposto che la mancata sanatoria della citazione nulla aveva impedito non solo gli effetti processuali, ma anche l'effetto sostanziale dell'interruzione della prescrizione del diritto potestativo esercitato con l'azione revocatoria, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. e dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, era idonea anche una citazione nulla non sanata, purché contenga la manifestazione della volontà del creditore di far valere o tutelare la propria pretesa. La resistente eccepiva inoltre che la questione non fosse stata utilmente riproposta in appello, ma la Corte osservava che si trattava comunque di eccezione rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che una domanda giudiziale contenuta in un atto di citazione, pur se invalida e dunque inidonea a produrre effetti processuali, può comunque valere come atto di costituzione in mora e quindi interrompere la prescrizione, quando dal suo contenuto o dai risultati cui è rivolta emerga la richiesta di adempimento o la volontà di esercitare il diritto. Ha distinto questa ipotesi dalla nullità della notificazione, che attiene invece alla mancata idonea portata della domanda nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha precisato che tale principio vale anche per l'azione revocatoria, pur essendo un diritto potestativo esercitabile solo con domanda giudiziale: se la citazione è nulla per un vizio formale che non incide sull'espressione processuale della volontà di esercitare il diritto, l'effetto interruttivo non viene meno. Ha inoltre rilevato che l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio anche in appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
la domanda giudiziale può interrompere la prescrizione; anche un atto di citazione invalido può avere efficacia interruttiva se manifesta la volontà di far valere il diritto o di chiedere l'adempimento
art. 1219 c.c.
la citazione nulla può valere come costituzione in mora del debitore, con efficacia interruttiva della prescrizione, quando contenga una richiesta creditoria riconoscibile
art. 164 c.p.c.
la nullità dell'atto di citazione per vizio formale non esclude di per sé l'effetto sostanziale interruttivo della prescrizione, se non incide sulla manifestazione della volontà processuale
art. 163 n. 7 c.p.c.
la mancanza dell'avvertimento previsto dalla norma integra il vizio formale della citazione considerato nel caso concreto
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 2722 c.c.
non citato
art. 2901 c.c.
non espressamente indicato nel testo, ma l'azione trattata è la revocatoria dell'atto dispositivo
art. 360 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Cass., Sez. U., 27/07/2005, n. 15661
l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio
Cass. 08/01/2020, n. 124
un atto processuale invalido può valere come costituzione in mora e interrompere la prescrizione se contiene richiesta di adempimento
Cass. 14/06/2007, n. 13966
richiamata per il medesimo principio sull'efficacia interruttiva della domanda invalida
Cass. 07/08/1989, n. 3616
richiamata per il medesimo principio sull'efficacia interruttiva della domanda invalida
Cass. 12/07/2018, n. 18485
la nullità della notificazione della citazione è distinta dalla nullità dell'atto e riguarda la conoscibilità della richiesta da parte del debitore
Cass. 26/07/2012, n. 13302
per l'azione revocatoria, quale diritto potestativo, la prescrizione si interrompe solo con la domanda giudiziale
Cass. 17/03/2017, n. 6974
conferma che l'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria deriva dalla domanda giudiziale
Cass. 30/07/2021, n. 21929
in materia contigua, è stata ribadita l'idoneità interruttiva della citazione nulla per vizio dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.
Cass. 05/08/2013, n. 18602
l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello
Cass. 30/06/2015, n. 13335
l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello
Cass. 07/06/2018, n. 14755
l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello
Cass. 10/10/2019, n. 25434
l'eccezione di prescrizione è rilevabile d'ufficio in appello
Massime di principio
- La domanda giudiziale contenuta in un atto di citazione nullo o invalido può avere efficacia interruttiva della prescrizione, purché dal suo contenuto emerga in modo univoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto o di chiedere l'adempimento.
- La nullità dell'atto di citazione va distinta dalla nullità della notificazione: la prima attiene al contenuto formale dell'atto, la seconda alla sua idoneità a portare la pretesa nella sfera di conoscibilità del destinatario; solo la seconda incide direttamente sulla conoscenza della richiesta creditoria.
- Anche nei casi in cui il diritto azionato sia di natura potestativa e richieda necessariamente la proposizione della domanda giudiziale, un vizio formale della citazione che non elimini la manifestazione processuale della volontà di esercitare il diritto non fa venire meno l'effetto interruttivo della prescrizione.
- L'eccezione di prescrizione può essere qualificata come eccezione in senso lato e, perciò, è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →