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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ai soci. La CTR aveva ritenuto che la pretesa verso i soci dipendesse necessariamente dalla pretesa verso la società e che, poiché l'avviso alla società era stato conosciuto dai soci solo dopo la notifica a loro rivolta e risultava privo di timbro e firma, l'accertamento nei loro confronti fosse infondato. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000, sostenendo che, in presenza di una società a ristretta base sociale, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e che la conoscibilità degli affari sociali da parte dei soci rende legittimo l'accertamento nei loro confronti, indipendentemente dalla notificazione previa dell'avviso alla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, restando a carico del contribuente la prova contraria che tali utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Ha inoltre ribadito che l'accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello effettuato verso la società, la quale costituisce solo il presupposto di fatto e non una condizione di validità dell'atto verso il socio. La decisione della CTR, fondata sull'idea di una dipendenza logico-giuridica necessaria tra i due accertamenti, è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    È richiamato come parametro di validità dell'avviso di accertamento; la Corte, tuttavia, risolve la controversia valorizzando l'autonomia dell'accertamento verso i soci rispetto a quello societario.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    È richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, ma non è ritenuto decisivo ai fini della questione affrontata.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è esclusa dal divieto di presunzioni di secondo grado quando il fatto noto è individuato nella ristretta compagine sociale e nel reciproco controllo tra i soci.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, incombe su questi ultimi l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.
  • L'accertamento emesso nei confronti del socio è autonomo e indipendente rispetto a quello emesso nei confronti della società: l'accertamento societario costituisce solo un presupposto di fatto, non una condizione necessaria di validità dell'atto verso il socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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