Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto obbligato al pagamento ha opposto il precetto intimatogli dall'ex coniuge per il pagamento di un assegno di mantenimento. La contestazione verteva sull'interpretazione del titolo esecutivo complessivamente formato da accordo di separazione omologato, sentenze di divorzio e successive decisioni di revisione: secondo il ricorrente, tali titoli avrebbero attribuito il mantenimento solo ai figli, mentre l'ex coniuge non sarebbe stata titolare del credito azionato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 148 e 433 c.c. per asserito travisamento dei documenti costituenti il titolo; con un terzo motivo la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata considerazione del giudicato formatosi sulla decisione d'appello che avrebbe affermato che il credito di mantenimento riguardava solo i figli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approccio del giudice dell'opposizione a precetto, che aveva interpretato congiuntamente i titoli giudiziali e ricostruito la portata precettiva del complessivo giudicato. In particolare, ha valorizzato la lettura sistematica delle originarie condizioni di separazione, delle successive sentenze di divorzio e revisione, osservando che dagli atti emergeva anche una componente dell'assegno riferibile all'ex coniuge. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio di opposizione esecutiva il giudice di legittimità può e deve interpretare il titolo esecutivo giudiziale quando sia denunciata la violazione del giudicato, ma senza sovrapporre una propria valutazione a quella del giudice della cognizione. Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono state ritenute assorbite una volta accertata la corretta interpretazione del titolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure fondate sulla violazione di questa norma restano assorbite quando la controversia riguarda la corretta interpretazione del titolo giudiziale e del giudicato, non già una valutazione di mera prova di fatto.
Le censure fondate su questa norma restano assorbite quando il giudice opera una ricostruzione interpretativa del titolo esecutivo giudiziale, attività che riguarda il diritto e non la sola valutazione del materiale probatorio.
Richiamato come norma sostanziale in tema di contributo al mantenimento; la Corte ne fa applicazione indiretta nel quadro della ricostruzione dell'assegno dovuto.
Richiamato per il profilo degli alimenti; la Corte lo considera nel contesto dell'interpretazione del contenuto dell'obbligazione dedotta in executivis.
Il giudicato sostanziale va rispettato e, nei giudizi di opposizione esecutiva, il titolo giudiziale deve essere interpretato alla luce del giudicato che lo sorregge.
Richiamato quale disposizione sul giudicato interno/formale, in relazione alla portata vincolante della decisione d'appello sul titolo azionato.
Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, quando si deduce la violazione del giudicato, il giudice deve interpretare il titolo in modo sistematico, leggendo dispositivo e motivazione della decisione e coordinando tutti i provvedimenti che integrano il giudicato.
- L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale è attività di diritto: il giudice non può limitarsi a una lettura atomistica delle singole frasi, ma deve ricostruire la reale portata precettiva dell'obbligazione azionata.
- Se da una sequenza di provvedimenti emerge che l'assegno è stato progressivamente modulato in funzione anche della condizione economica dell'ex coniuge, può ritenersi che una quota dell'importo sia riferita a quest'ultimo anche in assenza di una distinzione numerica espressa nel primo titolo.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono assorbite quando il tema decisivo è la corretta interpretazione del titolo giudiziale e non un errore nella valutazione delle prove in senso stretto.
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