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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (distributore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti commerciali di fornitura di merce alimentare tra le parti. Il fornitore sostiene che nel 2007 fosse stato pattuito uno sconto del 6% per la consegna in un unico centro e un premio di fine anno del 20%, poi aumentato al 20,5% nel 2008; nel 2009 i rapporti sarebbero proseguiti senza un nuovo accordo scritto, pur in assenza di un incremento degli ordini. La controparte aveva però preteso il premio di fine anno e, dopo il mancato pagamento di alcune fatture, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo poi opposto. In primo e secondo grado l’opposizione è stata accolta e la domanda riconvenzionale della controparte è stata accolta, ritenendo che nel 2009 il rapporto fosse proseguito alle stesse condizioni contrattuali da ultimo praticate, per tacita accettazione reciproca. Con il ricorso per cassazione il fornitore deduce: 1) violazione degli artt. 1326, 1327, 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c., sostenendo che il mero silenzio non poteva valere come accettazione tacita delle condizioni del 2008 per le forniture del 2009, che la nuova proposta inviata dalla controparte dimostrasse la necessità di un nuovo accordo e che la clausola dello sconto logistico del 6% non giustificasse il premio di fine anno; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per asserito travisamento della prova testimoniale sulla mancata restituzione firmata della proposta contrattuale del 2009; 3) violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, per motivazione solo apparente e pedissequa adesione alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva invece motivato in modo adeguato valorizzando la prosecuzione della fornitura, l’applicazione costante dello sconto logistico del 6%, la missiva del 2009 e l’impossibilità di ritenere mantenuta solo una delle clausole contrattuali. Quanto al preteso travisamento della prova testimoniale, la Corte ha ritenuto che vi fossero semplicemente due letture plausibili del medesimo materiale probatorio, insindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    richiamato come norma sulla formazione del contratto e sull’accettazione, ma non ritenuto violato perché la censura tendeva a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 1327 c.c.

    richiamato in tema di conclusione del contratto con esecuzione, ma la Corte ha escluso che il suo uso consentisse una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice afferma di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non quando sceglie tra più letture plausibili del materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo effettivo e non meramente adesivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a supporto della doglianza di motivazione, ma non ravvisato un vizio costituzionalmente rilevante.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato quale limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione, in presenza della disciplina del giudizio d’appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio: la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del merito, salvo il caso in cui il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o attribuito a prove un regime legale diverso da quello previsto.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova tra le parti; non quando la parte contesta l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
  • Il silenzio o il comportamento concludente possono essere valorizzati dal giudice di merito come indici della prosecuzione di un rapporto contrattuale, ma tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non illogica.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza manchi realmente di una giustificazione intelligibile; non è configurabile se il giudice di appello espone, anche sinteticamente, gli elementi posti a fondamento della decisione.
  • Quando il materiale probatorio consente più letture plausibili, la scelta del giudice di merito tra tali interpretazioni non è censurabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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