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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso un'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la litispendenza tra il giudizio pendente e un precedente giudizio di opposizione a precetto. In origine la ricorrente aveva promosso opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione contro la procedura esecutiva intrapresa dalla società resistente in forza di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del marito della ricorrente, in regime di comunione legale. Con l'opposizione agli atti aveva dedotto la tardività del deposito, senza attestazione di conformità, della nota di trascrizione del pignoramento, assumendo l'estinzione della procedura esecutiva; con l'opposizione all'esecuzione aveva contestato l'opponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo formatosi nei confronti del coniuge per un debito contratto nell'esclusivo interesse di quest'ultimo. Aveva inoltre chiesto la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. e il relativo reclamo, e il giudizio era stato riassunto. Nelle more, si era definito il diverso giudizio di opposizione a precetto già promosso dalla stessa ricorrente, conclusosi con declaratoria di inopponibilità del titolo esecutivo e poi confermato in appello. Il Tribunale aveva ritenuto litispendente il nuovo giudizio rispetto a quello sull'opposizione a precetto, in mancanza di prova del giudicato. La ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo che i due giudizi avevano oggetti diversi, perché nel presente erano proposte anche domande relative all'opposizione agli atti esecutivi e alla responsabilità aggravata, e che non vi era completa coincidenza soggettiva, dovendosi integrare il contraddittorio con altri soggetti coinvolti nell'esecuzione immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di litispendenza perché, pur essendo vero che tra opposizione a precetto e successiva opposizione all'esecuzione può sussistere litispendenza quando le cause pendano nel merito dinanzi a uffici giudiziari diversi e abbiano identici fatti costitutivi, nel caso concreto il giudizio non era sovrapponibile al precedente. La Corte ha valorizzato il fatto che nel procedimento pendente era stata proposta anche una distinta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oltre alla domanda di responsabilità processuale aggravata, con conseguente presenza di un quid pluris idoneo a differenziare le controversie. Ha inoltre disposto la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese e verifichi, se del caso, l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio di opposizione a precetto.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato come norma sull'estinzione della procedura esecutiva, la cui istanza era stata respinta nel corso dell'esecuzione

  • art. 615 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    richiamato per affermare che tra opposizione a precetto e successiva opposizione all'esecuzione può sussistere litispendenza se fondate sugli stessi fatti costitutivi e relative allo stesso titolo esecutivo

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come opposizione formale agli atti esecutivi, la cui proposizione nel giudizio pendente differenzia la causa rispetto all'opposizione a precetto

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di responsabilità processuale aggravata, che integra un quid pluris idoneo a rendere diversa la controversia

Massime di principio

  • Tra opposizione a precetto e successiva opposizione all'esecuzione sussiste litispendenza solo se le due cause, ancora pendenti nel merito davanti a uffici giudiziari diversi, investono il medesimo titolo esecutivo e i medesimi fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
  • La proposizione, nel giudizio esecutivo, di una distinta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rende la controversia obiettivamente diversa da quella sull'opposizione a precetto, ostando alla declaratoria di litispendenza con il precedente giudizio.
  • La domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., se riferita all'esecuzione intrapresa e non solo minacciata, integra un ulteriore profilo controverso che può escludere la perfetta coincidenza tra le cause.
  • La riunione di procedure esecutive non comporta automaticamente l'estensione soggettiva delle parti necessarie nei giudizi oppositivi, dovendo il giudice verificare in concreto l'identità di oggetto e di soggetti tra i processi confrontati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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