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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti in una controversia sul classamento di un immobile sito in Roma e sul conseguente aumento della rendita catastale. Con l'unico motivo deducevano la nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che l'atto di appello dell'Agenzia fosse stato notificato a mezzo posta presso un indirizzo errato del difensore domiciliatario del primo grado, con plico restituito al mittente per irreperibilità/sconosciuto. Sostenevano quindi di non aver mai avuto conoscenza dell'appello né del giudizio di secondo grado, e che la CTR avesse erroneamente dichiarato la loro contumacia e deciso nel merito nonostante l'inesistenza della notificazione. L'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che i contribuenti non avessero provato, oltre al vizio notificatorio, anche la mancata conoscenza del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la notificazione dell'appello come inesistente, poiché effettuata presso un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario e con restituzione del plico al mittente senza consegna. In tale ipotesi la mancata conoscenza del processo si presume, salvo prova contraria dell'effettiva conoscenza aliunde, prova che l'Agenzia non ha fornito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, poiché l'appello era inammissibile e il processo non poteva proseguire; è stata così resa definitiva la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato quale parametro per denunciare la violazione di legge in relazione alla notificazione dell'appello e alla validità della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali della notificazione e della declaratoria di contumacia.

  • art. 327 c.p.c., comma 2

    La parte rimasta contumace può proporre impugnazione tardiva solo se prova la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e l'impossibilità di conoscere il processo per effetto di quel vizio; in caso di notificazione inesistente opera la presunzione di mancata conoscenza, salvo prova contraria.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione sanante è ammessa per la notificazione nulla, non per quella giuridicamente o materialmente inesistente.

  • art. 382 c.p.c., ultimo comma

    La cassazione senza rinvio è giustificata quando, per l'inammissibilità dell'appello, il processo non poteva essere proseguito.

  • artt. 16, 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità della notificazione dell'atto di appello nel processo tributario.

  • artt. 7 e 8 d.lgs. n. 890/1982

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della disciplina della notificazione a mezzo posta.

  • artt. 149, 170 e 330 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti come norme sulla notificazione degli atti processuali e delle impugnazioni al difensore domiciliatario.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo.

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente, e non soltanto nulla, quando l'atto sia spedito o consegnato in un luogo e a persona del tutto privi di collegamento con il destinatario, ovvero quando il plico sia semplicemente restituito al mittente senza alcuna consegna.
  • Solo la notificazione nulla è suscettibile di rinnovazione sanante; la notificazione inesistente non produce effetti e non può essere sanata ex art. 291 c.p.c.
  • Nel caso di impugnazione tardiva del contumace, la parte che impugna deve provare sia il vizio della notificazione dell'atto introduttivo sia il nesso tra tale vizio e la mancata conoscenza del processo; tuttavia, quando la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza si presume fino a prova contraria.
  • Se l'appello è inammissibile per inesistenza della notificazione, la Corte può cassare senza rinvio, perché il processo non poteva essere utilmente proseguito e la decisione di primo grado diviene definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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