Cassazione Civile, Ordinanza n. 25232/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2008 con cui erano stati disconosciuti costi e recuperata la relativa IVA, poiché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto per la ritenuta mancanza, nell'atto impositivo, dell'indicazione della proroga dei termini di accertamento; in appello l'Ufficio ha ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) nullità dell'avviso per delega alla sottoscrizione ritenuta generica e priva di indicazione del nominativo del delegato, degli ambiti e dei limiti dell'incarico; (2) motivazione apparente e violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC; (3) motivazione apparente e violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l'atto non riportasse adeguatamente denuncia penale e riferimenti normativi; (4) omessa pronuncia/violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, deducendo la mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto per i casi di elusione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega di firma del dirigente non richiede l'indicazione nominativa del funzionario delegato né la durata della delega, essendo sufficiente l'individuazione per qualifica/ordine di servizio e risultando in concreto rispettata. Ha rigettato il secondo motivo rilevando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e che, avendo l'Ufficio annullato l'atto prima della scadenza del termine e poi emesso un nuovo avviso, restava applicabile il termine originario decorrente dal PVC, con legittimità della rinnovazione. Ha rigettato il terzo motivo perché l'avviso conteneva già gli elementi che spiegavano il raddoppio dei termini (rilievi penali tributari, denuncia ex art. 331 c.p.p., richiamo ai termini di otto anni); la censura sul difetto di motivazione è stata inoltre ritenuta in parte inammissibile perché contrastante con l'accertamento di fatto del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, sia perché l'art. 37-bis è stato ritenuto inconferente in un caso di evasione e non di elusione, sia perché il ricorrente non ha assolto all'onere di autosufficienza, non avendo trascritto e localizzato gli atti processuali in cui l'eccezione sarebbe stata ritualmente proposta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata dal dirigente come delega di firma; non è necessario indicare il nominativo del delegato o la durata, purché l'atto sia sottoscritto da soggetto legittimato e la delega sia rispettata nel caso concreto.
Richiamato per la censura sulla validità/ motivazione dell'atto, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nel caso concreto.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC va rispettato; se l'atto è annullato in autotutela e poi rinnovato, la rinnovazione resta soggetta al termine originario decorrente dal PVC, non a un nuovo termine dalla rimozione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro evocato per la dedotta nullità/omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa un vizio scrutinabile nei termini dedotti.
Richiamato per il regime dei termini di accertamento e del loro raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Richiamato insieme alle norme sui termini di accertamento, senza specifiche autonome statuizioni nella motivazione.
Richiamato per il termine di decadenza dell'accertamento IVA e il suo raddoppio nei casi previsti.
Richiamato dal ricorrente in relazione al c.d. raddoppio dei termini.
Indicato nell'avviso come rilievo penale tributario a fondamento del raddoppio dei termini.
Richiamato quale norma in base alla quale è stata effettuata la denuncia alla Procura della Repubblica.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte ne afferma l'inconferenza nel caso concreto, trattandosi di evasione e non di elusione tributaria.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia/motivazione dedotto contro la sentenza di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della motivazione, ma la Corte esclude la motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo sulla logicità ed esattezza del ragionamento decisorio, sotto la soglia del "minimo costituzionale".
La deduzione dell'omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito e specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del dirigente configura una delega di firma e non di funzioni: pertanto non è necessario che rechi il nominativo del funzionario delegato né la durata dell'incarico, essendo sufficiente la sua individuazione mediante qualifica o ordine di servizio, purché sia verificabile ex post la legittimazione del sottoscrittore.
- L'avviso di accertamento è nullo solo se il soggetto che lo sottoscrive non rispetta, nel caso concreto, il contenuto della delega di firma; la mera genericità asserita della delega non basta se dagli atti emerge l'individuazione del funzionario legittimato.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se la sentenza espone le ragioni del decidere in modo tale da permettere il controllo di legittimità, il vizio non sussiste.
- In tema di accertamento tributario, l'annullamento in autotutela di un avviso emesso prima della scadenza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la successiva rinnovazione non fanno decorrere un nuovo termine di 60 giorni dalla rimozione dell'atto, ma resta fermo il termine originario dal rilascio del PVC.
- Il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo quando nell'avviso siano indicati gli elementi essenziali che rendono comprensibile al contribuente la ragione della maggiore estensione temporale, inclusa la presenza di rilievi penalmente rilevanti e la denuncia all'autorità giudiziaria.
- L'eccezione di omessa pronuncia è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra e localizza specificamente negli atti di merito la tempestiva proposizione della questione; in difetto di autosufficienza, il motivo è inammissibile.
- La disciplina dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 opera nei casi di elusione o abuso, non nei casi di evasione tributaria, sicché è inconferente invocarla quando la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti.
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