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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società che gestiva il trasporto pubblico locale, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dei contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che i contributi non fossero imponibili; la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto interno e unionale. In sintesi, l’Ufficio ha sostenuto che i contributi ricevuti dovessero essere qualificati come ricavi imponibili sia ai fini IRES sia ai fini IVA, perché corrisposti in funzione del servizio di trasporto svolto e quindi costituenti una manifestazione di ricchezza connessa all’attività d’impresa. Ha inoltre contestato che la Commissione avesse applicato l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 833 del 1986 a una fattispecie concernente una Provincia autonoma, e ha censurato l’esclusione dell’imponibilità IVA, sostenendo che la natura del rapporto non impediva di ravvisare un nesso diretto tra il contributo e il prezzo del servizio. La resistente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso e l’irrilevanza delle doglianze.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia limitatamente al profilo IVA e lo ha rigettato quanto all’IRES. In particolare, ha affermato che, ai fini dell’IVA, la Commissione tributaria regionale non aveva verificato in concreto se i contributi provinciali fossero direttamente connessi al prezzo del servizio di trasporto, cioè se avessero consentito alla società di praticare tariffe inferiori rispetto a quelle che avrebbe richiesto in assenza del contributo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto alle imposte dirette, invece, la Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui i contributi pubblici al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono imponibili ai fini IRES.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato dall’Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ritiene rispettato il requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità è respinta perché manca una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 114 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 116 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 117 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    richiamati nel motivo come norme interpretative.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel motivo come norme sulla valutazione delle prove.

  • artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.

    richiamati per contestare la qualificazione del rapporto come non contrattuale.

  • artt. 8 e 73 del d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamati nel motivo di ricorso.

  • art. 3 del d.l. n. 833 del 1986, convertito dalla l. n. 18 del 1987

    per l’IRES, i contributi pubblici al trasporto sono esclusi dall’imposizione diretta e non costituiscono componenti positivi di reddito.

  • artt. 14 e 17 della L.P. Bolzano n. 16 del 1985

    disciplinano i contributi provinciali al trasporto locale e i criteri di calcolo richiamati dalla Corte.

  • artt. 5 e 85 TUIR

    richiamati nel motivo di ricorso.

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati nel motivo di ricorso.

  • art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • artt. 8 e 12 del Reg. CE n. 1370 del 2007

    richiamati per la disciplina del servizio pubblico di trasporto e la fase transitoria.

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata nel motivo di ricorso per l’interpretazione comunitaria del rapporto.

  • artt. 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati in tema di IVA.

  • artt. 2, 24 e 25 della Direttiva 2006/112/CE

    richiamati come norme IVA armonizzate.

  • art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972

    la base imponibile IVA include anche le somme versate da terzi se direttamente connesse al prezzo delle operazioni.

  • art. 11, parte A, paragrafo 1, lett. a), della sesta direttiva

    richiamato come antecedente dell’attuale disciplina IVA armonizzata.

  • art. 1, comma 310, della l. n. 244 del 2007

    interpretata come norma che conferma la perdurante vigenza della disciplina escludente l’imposizione diretta.

  • L.P. Bolzano n. 16 del 1985, art. 14

    "Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall’applicazione delle tariffe ordinarie"

    la norma è valorizzata per mostrare che i contributi sono determinati secondo criteri predeterminati e possono incidere sul prezzo del servizio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’IVA, la qualificazione formale del rapporto tra amministrazione erogante e impresa beneficiaria non è decisiva: occorre verificare in concreto la funzione economica del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione resa.
  • Un contributo versato da un terzo integra la base imponibile IVA solo se è corrisposto perché il soggetto passivo fornisca un bene o un servizio determinato e consenta una diminuzione proporzionale del prezzo richiesto all’utente finale.
  • Quando il contributo è predeterminato in base a criteri oggettivi e tende a compensare, anche indirettamente, il minor introito tariffario del prestatore, la verifica della sua imponibilità IVA richiede un accertamento concreto della relazione tra somma erogata e prezzo del servizio.
  • Per le imposte dirette, i contributi pubblici al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito se una norma speciale li esclude espressamente dall’imposizione.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. presuppone un orientamento di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente; in difetto, l’eccezione va respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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