Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nel periodo maggio 2010-dicembre 2011. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego, mentre in appello la CTR ha accolto il gravame dell'Amministrazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe riformato la decisione di primo grado sulla base di ragioni diverse da quelle poste dall'Agenzia a fondamento dell'appello, ossia sulla ritenuta autonomia delle addizionali provinciali rispetto alle accise; 2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989, e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, contestando il mancato riconoscimento del diritto al rimborso. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 14 e 53 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la contribuente, quale consumatore finale, non fosse legittimata a chiedere il rimborso all'Amministrazione perché il rapporto tributario intercorreva con il fornitore dell'energia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società, escludendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello può fondare la decisione su una ricostruzione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, purché resti nel perimetro della domanda. Ha ritenuto invece, in linea generale, fondato il secondo motivo della società, richiamando l'orientamento secondo cui le addizionali provinciali sulle accise elettriche sono incompatibili con il diritto unionale se prive di una finalità specifica; tuttavia tale questione è stata superata dall'accoglimento del ricorso incidentale. In accoglimento di quest'ultimo, la Corte ha affermato che, in tema di addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione è il fornitore che abbia materialmente versato il tributo, mentre il consumatore finale deve agire ordinariamente nei confronti del fornitore e può rivolgersi direttamente all'Amministrazione solo se dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, circostanza non desumibile dal solo contrasto della norma interna con la direttiva UE. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio al giudice di merito, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, e nel merito è stato rigettato l'originario ricorso della società. Spese compensate per la particolarità delle questioni trattate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide la domanda sulla base di una diversa ricostruzione giuridica dei fatti, purché non attribuisca un bene diverso da quello richiesto né introduca una causa petendi nuova.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro del giudizio di appello tributario; non impedisce al giudice di riformare la decisione secondo una diversa qualificazione giuridica della questione devoluta.

  • art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. in l. 27 gennaio 1989, n. 20

    La disciplina interna delle addizionali provinciali sull'energia elettrica è stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 1, § 2, della direttiva 2008/118/CE

    Le imposizioni indirette aggiuntive rispetto alle accise armonizzate devono perseguire una o più finalità specifiche; in difetto, la disciplina interna va disapplicata per contrasto con il diritto UE.

  • artt. 14 e 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    In tema di addizionali sul consumo di energia elettrica, la legittimazione al rimborso spetta al soggetto tenuto al versamento del tributo, cioè il fornitore; il consumatore finale ha solo un'azione ordinaria verso il fornitore, salvo prova dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso principale proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o introduce una causa petendi nuova; non vi è violazione se la decisione si fonda su una diversa motivazione giuridica del medesimo petitum.
  • In materia di impugnazioni, il giudice può confermare o riformare la decisione impugnata anche valorizzando profili giuridici non coincidenti con quelli espressamente sviluppati dall'appellante, purché resti entro i limiti della domanda devoluta.
  • Per le addizionali sul consumo di energia elettrica, la legittimazione al rimborso verso l'Amministrazione spetta, in via ordinaria, al soggetto obbligato al versamento del tributo; il consumatore finale che abbia sopportato economicamente l'onere deve agire contro il fornitore, salvo dimostrare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale tutela.
  • La prova dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore va riferita alla concreta situazione di quest'ultimo e non può desumersi automaticamente dal contrasto tra la norma interna e il diritto unionale.
  • Le imposte indirette aggiuntive alle accise armonizzate devono perseguire finalità specifiche compatibili con la direttiva 2008/118/CE; in difetto, la disciplina interna è da disapplicare per contrasto con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.