Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2003, richiesto dal contribuente con modello VR/2004 ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, quale eccedenza detraibile maturata nel triennio 2001-2003. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo non provata l’effettiva spettanza del credito per insufficiente documentazione conservata e prodotta. La CTR ha invece accolto parzialmente l’appello, valorizzando la documentazione prodotta per gli anni 2002 e 2003 e ritenendo non applicabile, al diniego di rimborso, il termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972. Contro tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la mancata contestazione delle fatture non bastasse a provare il credito; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., per motivazione apparente sull’idoneità delle fatture a provare il credito; 3) violazione degli artt. 28, 30 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che il contribuente non avesse dimostrato la formazione della minore eccedenza detraibile. Il Consorzio, con ricorso incidentale, ha denunciato la violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, contestando l’affermazione secondo cui l’Amministrazione può contestare il credito IVA anche oltre il termine di decadenza per l’accertamento.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i primi due motivi dell’Agenzia: il giudice di merito aveva accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, che il contribuente aveva provato una parte del credito e che la motivazione della CTR, pur concisa, era sufficiente e non apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo dell’Agenzia perché diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale del contribuente, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di rimborso IVA, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza del termine di accertamento, poiché la decadenza riguarda le imposte dovute e non il credito chiesto a rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
individua il meccanismo di richiesta del rimborso del credito IVA da eccedenza detraibile.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
il termine di decadenza per l’accertamento non si applica al diniego di rimborso del credito IVA e non cristallizza il credito per sola inerzia dell’Amministrazione.
il contribuente resta onerato della prova dei presupposti del credito chiesto a rimborso; il giudice di merito può ritenere assolto l’onere sulla base della documentazione prodotta e non contestata.
la mancata contestazione di specifici elementi documentali può essere valorizzata dal giudice di merito nell’apprezzamento della prova.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o comunque affetta da anomalia radicale.
la sentenza è nulla solo se priva del minimo costituzionale di motivazione.
art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro della disciplina IVA sul credito e sulla sua formazione.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro della disciplina dei rimborsi IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rimborso del credito IVA, l’esposizione del credito in dichiarazione non lo rende di per sé intangibile: il contribuente deve provare i fatti generatori dell’eccedenza detraibile richiesta a rimborso.
- La mancata esercitazione del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione non equivale ad accertamento implicito del credito né preclude la contestazione del suo fondamento quando il credito sia chiesto in rimborso.
- Il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta dovuta non impedisce all’Amministrazione di contestare l’esistenza del credito IVA richiesto a rimborso; la decadenza opera sulle imposte dovute, non sul credito da rimborsare.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: se il motivo mira in sostanza a contestare l’apprezzamento dei fatti, esso è inammissibile in cassazione.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando manca in modo assoluto, è incomprensibile o presenta un’anomalia radicale; una motivazione concisa ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale.
- La mancata contestazione specifica di documenti rilevanti da parte dell’Ufficio può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell’accertamento parziale del credito, purché la decisione dia conto degli elementi probatori considerati.
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