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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2003, richiesto dal contribuente con modello VR/2004 ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, quale eccedenza detraibile maturata nel triennio 2001-2003. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo non provata l’effettiva spettanza del credito per insufficiente documentazione conservata e prodotta. La CTR ha invece accolto parzialmente l’appello, valorizzando la documentazione prodotta per gli anni 2002 e 2003 e ritenendo non applicabile, al diniego di rimborso, il termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972. Contro tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la mancata contestazione delle fatture non bastasse a provare il credito; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., per motivazione apparente sull’idoneità delle fatture a provare il credito; 3) violazione degli artt. 28, 30 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che il contribuente non avesse dimostrato la formazione della minore eccedenza detraibile. Il Consorzio, con ricorso incidentale, ha denunciato la violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, contestando l’affermazione secondo cui l’Amministrazione può contestare il credito IVA anche oltre il termine di decadenza per l’accertamento.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i primi due motivi dell’Agenzia: il giudice di merito aveva accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, che il contribuente aveva provato una parte del credito e che la motivazione della CTR, pur concisa, era sufficiente e non apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo dell’Agenzia perché diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale del contribuente, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di rimborso IVA, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza del termine di accertamento, poiché la decadenza riguarda le imposte dovute e non il credito chiesto a rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di rimborso del credito IVA, l’esposizione del credito in dichiarazione non lo rende di per sé intangibile: il contribuente deve provare i fatti generatori dell’eccedenza detraibile richiesta a rimborso.
  • La mancata esercitazione del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione non equivale ad accertamento implicito del credito né preclude la contestazione del suo fondamento quando il credito sia chiesto in rimborso.
  • Il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta dovuta non impedisce all’Amministrazione di contestare l’esistenza del credito IVA richiesto a rimborso; la decadenza opera sulle imposte dovute, non sul credito da rimborsare.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: se il motivo mira in sostanza a contestare l’apprezzamento dei fatti, esso è inammissibile in cassazione.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando manca in modo assoluto, è incomprensibile o presenta un’anomalia radicale; una motivazione concisa ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale.
  • La mancata contestazione specifica di documenti rilevanti da parte dell’Ufficio può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell’accertamento parziale del credito, purché la decisione dia conto degli elementi probatori considerati.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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